In tema di reati contro la libertà individuale, commette il reato di violazione di domicilio chi parcheggia l’autovettura in un’area condominiale senza esservi autorizzato, ciò in quanto tale area, destinata al servizio e al completamento dei locali di abitazione, rientra nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell’articolo 614 Codice penale, ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le “appartenenze” siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni.
Chi amministra condomìni posti nelle diverse piazze della movida sa perfettamente che vi sono condomìni che soprattutto in alcune sere della settimana sono invasi da estranei che parcheggiano le loro vetture senza alcun complimento e senza alcun rispetto. Spesso si tratta di interi cortili, ma le situazioni meno gestibili riguardano i tratti iniziali delle corsie di accesso alle autorimesse.
Se le condizioni oggettive impediscono di posizionare le sbarre al confine con la pubblica via, residua una zona lunga alcune decine di metri, che viene impegnata selvaggiamente, sino ad ostruire completamente l’accesso all’autorimessa. Soprattutto per questi casi tornerà preziosa la pronuncia che viene segnalata, che presenta anche il vantaggio di collocarsi nell’alveo di scie giurisprudenziali affidabili. La stessa sentenza ha infatti segnalato, che i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di cui al comma primo dell’articolo 614 ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le “appartenenze” siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni (Cassazione sentenza 7279 del 1978).
Lo stesso giudice ha precisato che commette reato di violazione di domicilio chi s’introduca, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell’edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di “appartenenza” dell’abitazione (Cassazione sentenza 7470/1974).
Appare utile precisare che la corte di Cassazione ha confermato la sentenza del 12 aprile 2022 della Corte di appello di Napoli, relativa alla pronuncia emessa in primo grado nei confronti di un tale, dichiarato colpevole di occupazione prolungata di spazio di parcheggio condominiale e di violazione di domicilio. Pertanto risulterà utile oltre che ragionevole riservare la querela e l’azione penale a chi perseveri a lungo nelle condotte abusive.