Se il condomino del piano sottostante non dimostra che i danni al suo solaio siano dipesi da fatti imputabili a quello del piano superiore, non potrà essere risarcito e le spese per la riparazione andranno spartite in parti uguali vista la presunzione assoluta di comunione del solaio. Del resto, la norma sulla responsabilità da custodia è diretta a tutelare i terzi danneggiati dalla cosa custodita e non i comunisti tra loro. Lo sottolinea il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 88 del 20 gennaio 2021.
È il proprietario di un appartamento al pianterreno ad aprire la causa. Il suo alloggio, lamenta, era stato gravemente danneggiato da fenomeni di umidità causati da infiltrazioni d’acqua derivanti dal lastrico di proprietà della titolare dell’abitazione posta al piano superiore.
Eventi che più volte erano stati denunciati ma mai risolti. Di qui, la domanda di ristoro dei danni.
I convenuti respingono tutte le accuse ma il Tribunale – superate le eccezioni procedurali preliminari sollevate dall’ente – accoglie la richiesta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 del Codice civile, spiega, è oggettiva e per configurarsi è sufficiente accertare l’esistenza di un nesso causale tra il bene custodito ed il danno da esso procurato.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi legati al bene custodito. Pertanto, si riterrà custode chi effettivamente controlli modalità d’uso e di conservazione della cosa e non necessariamente il proprietario o chi se ne trovi in relazione diretta.
Dalla perizia del CTU è emerso che i danni pretesi erano derivati da infiltrazioni di acqua conseguenti al perpetuarsi di accumuli di acqua sul lastrico solare di pertinenza esclusiva dell’abitazione al piano superiore. La responsabilità, dunque, non poteva che essere sua.
Il Tribunale richiama l’assunto giurisprudenziale secondo cui il Condòmino del piano sottostante che agisca nei confronti di quello del piano superiore sarà tenuto a dimostrare – per esser risarcito dei danni al proprio solaio che essi dipendano da fatti imputabili a quest’ultimo. In assenza di tale prova le spese di riparazione necessarie andranno divise in parti uguali, presumendosi la comunione del solaio.