L’usucapione di un lastrico solare condominiale non è giuridicamente incompatibile
con la sua funzione di copertura del fabbricato.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della corte di Cassazione nr. 35956 del 2021 alcuni condòmini avevano accorpato la terrazza condominiale mediante una parziale sopraelevazione eseguita sulla terrazza stessa di cui avevano mantenuto l’uso esclusivo per oltre venti anni pur riconoscendo agli altri condòmini – che non si erano opposti alla parziale sopraelevazione – la possibilità di installarvi
antenne televisive.
L’unico motivo del ricorso in Cassazione, avverso alla sentenza della Corte di merito che aveva riconosciuto l’intervenuto acquisto per usucapione del manufatto e dell’annessa porzione di terrazza da parte degli attori, si fondava sul fatto che l’area in questione era, comunque, rimasta nel possesso del condominio che mai aveva cessato l’esercizio del diritto di proprietà. Pertanto era rimasto senza prova il possesso degli attori ovvero l’uso esclusivo.
Per la Cassazione il ricorso era inammissibile. La circostanza che non fosse rimasta elisa qualsiasi utilità comune in favore degli altri condòmini per effetto della connaturata e insopprimibile funzione di copertura del fabbricato fornita dal terrazzo a livello non è giuridicamente incompatibile con l’esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell’usucapione.