Solo se si deroga ai criteri legali occorre l’unanimità dei partecipanti al condominio Per l’articolo 69 comma 1 delle disposizioni di attuazione al Codice civile i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all’unanimità.
Ciò può avvenire anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2 del Codice civile, quando risulta che le tabelle sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Sulla necessità – per la redazione della tabella – del consenso di tutti i partecipanti al condominio la dottrina risulta tuttora divisa. Secondo alcuni l’unanimità è sempre necessaria. Secondo altri invece sarebbe sufficiente la maggioranza assembleare di 500 millesimi oltre a quella degli intervenuti, salvo che nella redazione, rettifica o modifica della tabella si voglia derogare ai princìpi codicistici in materia di ripartizione delle spese. In tale querelle si innesta la pronuncia della Corte d’appello di Milano 2591/2023, secondo cui è valida la delibera assembleare che approvi a maggioranza la tabella millesimale, pur in presenza di una contestazione su di un coefficiente per la sua redazione, nel caso in cui sia in precedenza intervenuta una «diversa convenzione», un precedente accordo ratificato da delibera non impugnata.
Nella fattispecie affrontata dalla Corte milanese un condòmino eccepiva la nullità di una delibera assembleare approvativa della tabella millesimale per la presenza di un errato coefficiente correttivo.
Risultato soccombente in primo grado, il condomino presentava appello puntualizzando che la deliberazione che deroghi ai criteri legali e/o convenzionali avrebbe dovuto essere approvata all’unanimità in quanto avrebbe derogato ai criteri legali e/o convenzionali di ripartizione delle spese.
La Corte di Appello di Milano ha ribadito che l’atto di approvazione o di revisione della tabella millesimale – non avendo natura negoziale – in assenza di deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese, può essere assunto con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 , comma 2 del Codice civile (Cassazione 30392/2019). Se invece si deroghi ai criteri legali occorre l’unanimità dei partecipanti al condominio.