Sufficiente la maggioranza semplice per affidare a un tecnico l’incarico di redigere le tabelle millesimali

Con la sentenza 372 del 2022, pubblicata il 20 aprile 2022, il Tribunale di Savona si è pronunciato sulla questione relativa al quorum necessario per affidare ad un tecnico l’incarico per la redazione delle tabelle millesimali.

La vicenda
Nel caso esaminato una Condòmina, proprietaria di un’unità immobiliare sita all’interno di un supercondominio, conveniva in giudizio quest’ultimo chiedendo che venisse dichiarata nulla e/o annullabile una delibera con la quale l’assemblea aveva nominato un tecnico per la redazione delle nuove tabelle millesimali. La Condòmina deduceva l’illegittimità della delibera per essere stata assunta senza il
rispetto delle maggioranze richieste, per eccesso di potere, avendo l’assemblea conferito l’incarico ad un tecnico diverso da quello precedentemente incaricato con conseguente duplicazione delle spese da sostenere, e per essere stata l’assemblea convocata e celebrata in un Comune diverso rispetto a quello in cui il supercondominio aveva la sede.

Maggioranza qualificata solo per l’approvazione delle tabelle
Le rimostranze della Condòmina sono state tutte rigettate dal Tribunale il quale, nel confermare la legittimità della delibera impugnata, in merito al quorum necessario per incaricare un tecnico alla redazione delle tabelle millesimali ha escluso la necessità della maggioranza qualificata richiesta dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, prevista, invece, per la successiva approvazione delle
tabelle. Trattandosi nel caso esaminato di conferimento di tipo esplorativo (indipendentemente dalla rilevanza e complessità dello stesso), ha evidenziato il giudicante, ai fini della validità della delibera è sufficiente la maggioranza semplice e cioè il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 1/3 del valore della proprietà.
Inoltre, il giudice ligure ha ritenuto che l’assemblea nel decidere di nominare un tecnico diverso da quello in precedenza incaricato aveva espletato una scelta discrezionale legittima e comunque non riconducibile all’eccesso di potere che «può essere ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché non sia opportuna e conveniente e sia stata adottata in modo assolutamente arbitrario e
dannoso per l’ente condominiale senza alcun legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante».

Assemblea valida in ogni comune, non solo in quello in cui sorge l’edificio
Relativamente alla convocazione dell’assemblea in un Comune diverso da quello dove ha sede il supercondominio, essa è stata ritenuta legittima da parte del Tribunale il quale ha osservato che non esiste nessuna norma che imponga lo svolgimento nello stesso comune dove ha sede il condominio e/o il supercondominio, essendo sufficiente che tutti i condòmini siano messi nella condizione di poter agevolmente partecipare.
 
Nel caso di specie, i due comuni erano confinanti, a distanza di pochi chilometri l’uno
dall’altro e ben collegati.

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