La decisione assembleare era stata impugnata da una condomina che la riteneva affetta da nullità
Legittima l’istituzione di un fondo cassa per far fronte ad eventuali spese condominiali future, da
utilizzarsi «esclusivamente a seguito di approvazione di apposita delibera condominiale
assembleare». Lo precisa la sentenza 1766 del 2022 del Tribunale di Salerno depositata il 18 maggio.
La decisione assembleare era stata impugnata da una condomina che la riteneva affetta da nullità
«per avere un oggetto giuridicamente impossibile, non determinato o determinabile».
Il fondo non aveva una destinazione precisa – scriveva la ricorrente- e pertanto era stato violato
l’articolo 1135 Codice civile ai sensi del quale è vietata ogni anticipazione ultra annuale di
contribuzione.
I giudici campani non concordano.
Ricordando il carattere residuale dei casi di nullità delle deliberazioni assembleari, il Tribunale di
Salerno nega che la decisione adottata all’unanimità, di istituire un fondo cassa, rappresentato dal
20% delle quote condominiali mensili, proporzionato alle tabelle millesimali approvate e da
utilizzare esclusivamente previa delibera assembleare condominiale favorevole, sia affetta da
nullità. Non esiste alcuna norma – scrivono i giudici campani – che vieti la costituzione di un fondo
cassa condominiale per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni
comuni, che rientra quindi tra i poteri dell’assemblea , se non vi è un espresso divieto imposto
dalla legge o dal regolamento di condominio (tra le tante Cassazione 8167/1997). Perciò la delibera
non è viziata anche perché il passaggio assembleare obbligatorio tutela le ragioni degli eventuali
condòmini dissenzienti.