Come noto, il nuovo articolo 1130-bis cod. civ. – introdotto dalla Legge n. 220 del 2012 –
stabilisce che il rendiconto condominiale debba contenere le voci di entrata ed uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentirne l’immediata verifica. Il rendiconto, infine, deve essere composto da un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativa della gestione, con l’esatta indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
La riforma del condominio ha voluto introdurre stringenti obblighi formali in capo all’amministratore, finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili e amministrativi della gestione, in un’ottica di trasparenza e garanzia del pieno effettivo controllo sul suo operato, nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da
assumere.
E, di conseguenza, anche la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i contenuti di cui si deve comporre il rendiconto, ovvero il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, “perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato” con la logica conseguenza che “quando il
rendiconto non sia composto anche di tali elementi – parti inscindibili di esso – e quindi i condomini non risultino adeguatamente informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio in punto a entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo stesso” ( Cassazione n. 38038 del 2018).
Alla medesima conclusione è sopraggiunta la recentissima sentenza del Tribunale di Milano n. 7888/2019 – Giudice dott. Francesca Savignano – depositata lo scorso 23 agosto che, a seguito dell’impugnazione assembleare di un gruppo di condomini, ha documentalmente accertato l’omessa redazione dello stato
patrimoniale e della nota sintetica, previsti dall’art. 1130 bis c.c., quale parte integrante del rendiconto consuntivo con la conseguente lesione del diritto d’informazione dei condomini e compromissione del loro potere di verificare e controllare i dati della gestione contabile e patrimoniale, annullando la delibera di approvazione del consuntivo.
Nel caso in esame, infatti, la documentazione prodotta aveva senza dubbio evidenziato che l’obbligo informativo previsto specificamente dalla legge non era stato assolto e che – a prescindere dalle giustificazioni addotte dall’amministratore convenuto, che al più, sarebbero state rilevanti in un eventuale procedimento di revoca giudiziaria – la delibera doveva ritenersi invalida.