Se l’assemblea esamina più annualità di bilancio

Un condominio gestito, dal 2017, da un amministratore che non ha presentato alcuna certificazione d’aggiornamento professionale né il dettaglio della propria parcella, nonostante una espressa richiesta.

È da settembre 2019 che, l’amministratore si giustifica per la pandemia, questo soggetto non indice alcuna assemblea ordinaria, né per gli esercizi ereditati dal predecessore (2015 e 2016) né per i propri (dal 2017 al 2021).

Da un controllo effettuato da un consigliere di condominio sono emerse, oltre alla mancanza del registro contabile, irregolarità e discrepanze tra fatture e bonifici, e dall’estratto conto alcuni prelievi risultano privi di causale e destinatario. Dato che a breve ci sarà un’assemblea ordinaria, vorrei sapere se, a fronte di questi comportamenti dell’amministratore, i sette esercizi in questione possano essere approvati e con quali modalità.

Occorre premettere che l’amministratore che non convochi tempestivamente l’assemblea condominiale per l’approvazione del consuntivo ordinario è già di per sé passibile di revoca a norma dell’articolo 1129,
comma 12, del Codice civile, secondo cui costituisce grave irregolarità l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. Anche una gestione del denaro condominiale che comporti confusione tra il patrimonio condominiale e quello di terzi può comportare la revoca dell’amministratore. Al riguardo, esemplificativamente l’articolo 1129, comma 12, numeri 3 e 4, del Codice civile prevede che la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente “dedicato” (articolo 1129, settimo comma, del Codice civile) e la gestione secondo modalità che possano generare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomìni costituiscono grave irregolarità.

Quanto al compenso, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo l’amministratore deve
specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività da svolgere. Inoltre egli dovrebbe ottemperare all’obbligo della formazione continua, secondo l’articolo 71-bis, lettera g, delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Nel caso in esame, avvicinandosi un’assemblea nella quale discutere dell’approvazione di più rendiconti, è
necessario:
– chiedere preventivamente all’amministratore la visione della documentazione condominiale
   (fatture, ricevute e altro);
– valutare se procedere (o meno) con l’approvazione dei rendiconti e dei riparti;
– chiedere una revisione contabile a norma dell’articolo 1130-bis, primo comma, del Codice civile, per il
   quale l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento e per più annualità specificamente
   identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.

In tale caso la deliberazione è assunta a maggioranza (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti), ex articolo 1136, secondo comma, del  Codice civile. Infine i condòmini possono valutare successivamente anche una eventuale impugnazione dell’assemblea, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile.

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