Si chiede se l’amministratore condominiale può apportare autonomamente variazioni agli importi dell’ammontare delle garanzie incluse nella polizza globale fabbricati, senza il preventivo consenso
assembleare e senza neppure riferire alcunché in assemblea.
L’amministratore, per pacifica giurisprudenza, non ha il potere di stipulare una polizza globale fabbricati, ovvero una polizza assicurativa per la responsabilità civile del condominio e dei condòmini, se non è espressamente autorizzato dall’assemblea. Conseguentemente, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione assembleare anche per la modifica delle condizioni della polizza stessa.
Si precisa, tuttavia, che la giurisprudenza tende a riconoscere che l’approvazione del rendiconto possa valere quale ratifica dell’operato dell’amministratore anche in questa materia (Cassazione, sezione III, 6 luglio 2010, n. 15872).