L’articolo 1129 comma 14 del Codice civile dispone che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta».
Vero è che l’importo del compenso richiesto dall’amministratore può anche non essere indicato contestualmente alla delibera, in quanto potrà anche essere indicato all’atto di accettazione della nomina. Atto che può avvenire in un momento successivo rispetto alla delibera. Può, infatti, verificarsi che
l’accettazione segua la proposta.
L’obbligo della specifica del compenso
In merito all’indicazione analitica del compenso richiesto dall’amministratore, la giurisprudenza ha più volte ribadito che «a mente dell’articolo 1129 XIV comma Codice civile la mancata indicazione del compenso da parte dell’amministratore al momento della accettazione determina nullità della nomina» (Tribunale di Massa, con ordinanza resa in data 13 aprile 2017; conforme ordinanza Tribunale di Roma 15 giugno 2016). Anche il Tribunale di Milano, in passato, ha statuito che «è nulla la nomina dell’amministratore di condominio – con conseguente nullità della delibera – in assenza della specificazione analitica del compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere, in violazione dell’articolo 1129, comma 14, Codice civile» (Tribunale Milano, sentenza 4294 del 03 aprile 2016).
La ratio di tali pronunce risiede nel fatto che come è noto, la riforma del 2012 in tema di condominio, con il comma 14 dell’articolo 1129, ha stabilito espressamente che la nomina dell’amministratore sia nulla se lo stesso, al momento della sua accettazione e del suo rinnovo, non abbia specificato l’importo dovuto a titolo di compenso.
Cosa succede in caso di riconferma
Ma, se ciò è chiaro per quanto attiene il momento della nomina, ci si chiede : in caso di conferma, l’amministratore, è tenuto all’indicazione analitica del suo compenso? La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma, con la recentissima sentenza 2740 del 21 febbraio 2022. La causa nasceva a seguito di impugnativa di delibera assembleare con cui gli attori, tra le varie contestazioni, eccepivano la violazione del disposto dell’articolo 1129 del Codice civile, adducendo che «non sarebbe stata effettuata in sede assembleare alcuna specificazione in ordine ai compensi richiesti dall’amministratore nominato ai fini dello svolgimento dell’incarico».
Il Tribunale romano rigettava in toto la domanda attorea e, sul punto, affermava quanto segue: il giudice rilevava che la delibera impugnata aveva confermato l’amministratore nella carica che già rivestiva. Orbene, si legge in sentenza, che se è vero che in base al comma 14 dell’articolo 1129 Codice civile, l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta, «occorre evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche».
Conclusioni
La disposizione, per il Tribunale di Roma, va pertanto «interpretata in conformità alla sua ratio, finalizzata ad evitare che i condòmini, durante il mandato o alla fine di esso, si possano trovare di fronte a pretese economiche dell’amministratore non previamente concordate». Tale, si legge nella sentenza 2740 del 2022, non sembra potersi concretizzare quando l’amministratore sia stato confermato nell’incarico, dal
momento che – in tal caso – «si intende anche implicitamente confermato il suo compenso già noto ai condòmini ed essi non correrebbero il rischio di trovarsi esposti a pretese impreviste». Per il Tribunale di Roma, pertanto, «la specificazione analitica del compenso in sede di rinnovo sia da ritenersi requisito di validità della delibera solo nel caso in cui in sede di prima nomina (o comunque precedentemente al rinnovo dell’incarico) non fosse stato precisato il compenso».