In merito all’articolo «I documenti sul bilancio possono non essere allegati alla convocazione di assemblea che deve approvarlo» pubblicato in data 2 marzo 2023, si chiede come vada interpretato l’articolo del «regolamento contrattuale» allegato al rogito», il quale recita che «l’amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea…».
L’articolo 1130 Codice civile enuclea quelle che sono le attribuzioni dell’amministratore, e, tra di esse, al numero uno riporta quella volta ad ottemperare alle previsioni del regolamento condominiale. Pertanto, si ritiene che ove il regolamento disponga l’obbligo di trasmettere copia del rendiconto annuale, preliminarmente alla costituzione dell’assemblea dei condòmini chiamata ad approvarla (come riportato nella fattispecie del lettore), quest’ultimo non possa esonerarsi dalla cura dell’incombenza, richiamando i principi generali.
Anzi, in mancanza, ciascuno dei condòmini, a norma della previsione di cui all’articolo 1137 Codice civile, è ben in grado di impugnare la delibera che abbia approvato il rendiconto, lamentando in violazione della citata prescrizione regolamentare.