Sanzione salata per l’amministratore che non consegna al successore la documentazione del condominio

L’amministratore di condominio deve stare attento a non prendere con estrema leggerezza il passaggio delle consegne perché potrebbe costargli caro. Il Giudice Onorario di Pace di Monopoli (sentenza del 3 luglio 2019) ha condannato un ex amministratore, revocato dall’assemblea, al pagamento della somma di
quattromila euro per non aver consegnato la documentazione del condominio al Professionista entrante nonostante le numerose diffide di quest’ultimo.

L’obbligo di consegna
La pronuncia assume un rilievo specifico proprio per la “sanzione” e per la sua “entità” a voler evidenziare che la consegna di tutto ciò che appartiene al condominio è uno dei tanti obblighi dell’amministratore uscente dal cui inadempimento scaturisce non solo la condanna ad adempiere ma anche il riconoscimento di una “misura di coercizione indiretta” prevista dall’articolo 614 bis del codice di procedura civile.
L’ articolo dispone che «con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice …. fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento». Si tratta pertanto non di un risarcimento dei danni ma bensì di una “sanzione” per la violazione di un dovere e/o per il ritardo nel suo adempimento.

Il caso in esame
Nella fattispecie in esame, il Giudice accoglieva l’ istanza del condominio attore motivando che il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente configura una priorità di fatto indispensabile per dare efficace seguito agli attuali ed ordinari momenti gestori, in particolar modo alla riscossione dei contributi condominiali per garantire la corretta amministrazione delle parti e dei servizi comuni e gli adempimenti fiscali. << Ogni giorno di ritardo per la trasmissione della documentazione e della cassa condominiale provoca un rischio in sé più che potenziale>>.
Il Giudice, pertanto, ha ritenuto applicabile all’amministratore uscente la sanzione, prevista dall’articolo 614 bis, per ogni giorno di ritardo rispetto alla cura dell’adempimento condannandolo al pagamento, in favore del condominio, della somma quantificata in quattromila euro per il “ritardo” nella consegna dei documenti oltre, ovviamente, alla consegna di tutto ciò che era in suo possesso e appartenente al condominio, come disposto dall’articolo 1129, comma 8, codice civile.

Il luogo della consegna
Infine, precisa il Giudice che, in assenza di una disciplina specifica, il “luogo di adempimento per il passaggio delle consegne” deve ritenersi, in base all’articolo 1182 Codice civile, coincidente con quello dove è domiciliato l’amministratore uscente perché <<è lì che è dato legittimamente presumere siano presenti le scritture condominiali in quanto sede dell’organizzazione e dello svolgimento della gestione condominiale>>.

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