Ripetitore telefonico. Dopo il sì assembleare l’ultimo “ok” spetta al Comune

Affittare il lastrico solare a una compagnia telefonica, che vorrebbe installarvi un ripetitore, quali maggioranze sono necessarie per procedere alla locazione?

Vivere in condominio significa per i proprietari sostenere una serie di costi necessari per mantenere in buono stato di salute l’edificio. Vi sono casi però in cui le parti comuni dello stabile possono generare un profitto, da ripartire fra i partecipanti o utilizzare per “alleggerire” le spese di manutenzione.

Fra le parti condivise che possono creare un reddito vi è il lastrico solare, che di norma appartiene a tutti i condòmini. Qui è possibile installare un ripetitore di telefonia mobile, con le compagnie disposte a pagare anche fino a 10-15 mila euro all’anno.

Ma è anche possibile posizionare pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica, cartelloni o monitor pubblicitari, e ancora consentire la posa di piscine con punti di ristorazione, clubhouse o altro.
La tipologia dell’intervento incide sulla destinazione del lastrico, sulle maggioranze e sul consenso.

Riguardo al ripetitore di telefonia, occorre approvare l’intervento in assemblea o addirittura conseguire il coLa relativa deliberazione – quando si tratti di un atto di ordinaria amministrazione (come nel caso della locazione di durata non superiore a nove anni) – può essere adottata a maggioranza semplice e cioè, in seconda convocazione, 333 millesimi e la maggioranza degli intervenuti (articolo 1136 comma 3 del Codice civile). Di recente le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 30 aprile 2020 numero 8434) hanno chiarito che per l’approvazione di un contratto avente ad oggetto la concessione temporanea, a titolo oneroso, della facoltà di installare un ripetitore di segnale sul lastrico condominiale non è necessario il consenso di tutti i condòmini nel caso in cui tale concessione trovi titolo in un contratto che non abbia a oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali e non attribuisca un diritto personale di godimento (per esempio un contratto di locazione) di durata superiore a nove anni.

Diversamente, l’articolo 1108, comma 3, del Codice civile prevede addirittura l’unanimità dei partecipanti al condominio se – secondo l’interpretazione del giudice di merito – il contratto abbia attribuito al concessionario un diritto temporaneo di superficie o una concessione ad aedificandum di natura obbligatoria di durata superiore a nove anni. Per i giudici di legittimità, infatti, nel caso dell’installazione dell’antenna di telefonia non si è in presenza di un’innovazione (articolo 1120 del Codice civile) ma dell’approvazione di un atto di amministrazione, cioè la stipula di un contratto con il terzo.

In definitiva, per decidere quale sia la forma del consenso necessario occorre accertare quale sia la natura dell’atto di amministrazione avente ad oggetto il contratto di cessione, totale o parziale, del lastrico condominiale a un’impresa di telefonia per l’installazione del ripetitore.
Spetterà poi al Comune rilasciare l’autorizzazione, mentre è compito dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) eseguire i controlli periodici sull’impianto e vigilare sullo stesso.

Articoli correlati

Supercondominio, il singolo condomino non può impugnare la delibera approvata dal rappresentante della sua palazzina

Impugnazione della delibera in un supercondominio al centro dell’interessante sentenza 8254/2025 della Cassazione depositata il 28 marzo. Ad avviarla era stato il ricorso proposto da un avvocato,…

Varchi nel muro, limiti precisi

L’apertura di varchi o porte nel muro comune non costituisce, in linea di massima, abuso della cosa comune. Ogni condomino ha diritto di apportare le modifiche che…

Trucchi nei bilanci, condannato l’amministratore per appropriazione indebita e truffa

Un amministratore condominiale è stato ritenuto, dalla Corte d’Appello di Brescia, responsabile dei reati di cui agli articoli: – 646 Codice penale, per essersi appropriato, quale amministratore…

Nella chat in condominio mai i dati sulla morosità

Il trattamento dei dati dovrà essere conforme al regolamento Ue Gdpr. C’è il rischio di diffondere numeri di telefono, foto e notizie private. Nella vita condominiale quotidiana,…

Il box condominiale non in tutti gli edifici può essere ceduto separatamente

Il tema dei parcheggi condominiali ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che ne hanno cambiato profondamente la disciplina. Possiamo suddividere i parcheggi in tre grandi categorie…

Conferma dell’amministratore con lo stesso quorum della nomina

Per la conferma dell’amministratore è applicabile la disposizione dell’articolo 1136 secondo comma Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) alla stessa stregua…