Non è necessario per l’approvazione un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Le piante condominiali sono un bene comune destinato al godimento di tutti i condòmini, ma possono costituire fonte di pericolo, soprattutto se sono piante di alto fusto , la cui caduta comporta la responsabilità della gestione delle cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile. Ne consegue che il loro destino deve essere stabilito dall’assemblea condominiale , ma con quale maggioranza?
Il caso trattato
Un condòmino era contrario all’abbattimento di otto pini che si assumevano instabili e impugnava la delibera assembleare, la quale veniva adottata sulla base di una perizia agronomica, che aveva diffidato l’amministratore dall’esecuzione di una precedente delibera autorizzativa dell’abbattimento. Il condòmino impugnava la delibera assembleare perché, a suo dire, era illegittima, in quanto non aveva il quorum prescritto dal Codice civile.
Tre condòmini resistevano in giudizio e ottenevano dal tribunale il rigetto dell’azione, giudizio che era ribaltato in Corte di appello la quale annullava la delibera. Uno dei tre condòmini ricorreva in Cassazione, lamentando l’erroneità della sentenza, poiché la Corte di appello aveva qualificato la delibera come avente ad oggetto innovazioni, ex articolo 1120 Codice civile, e aveva stabilito la necessità di un quorum e di una maggioranza qualificati e non già della maggioranza stabilita per le delibere di ordinaria amministrazione adottate dall’assemblea con la maggioranza prevista , in seconda convocazione , all’articolo 1136, comma terzo, del Codice civile.
La corte di Cassazione (ordinanza 6136/2023) ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, in quanto l’articolo 1129, comma primo, del Codice civile, nell’indicare le innovazioni diretta al miglioramento o al maggiore rendimento delle cose comuni, impiega termini elastici per indicare il concetto di innovazione: le norme predette hanno un contenuto precettivo ampio e polivalente, soggetto all’interpretazione Cassazione (sentenza 12789/2022).
La delibera che ha ad oggetto la privazione di efficacia di una precedente, non ancora eseguita, la quale aveva disposto l’abbattimento di alberi pericolanti non ha ad oggetto l’innovazione, ex articolo 1120 Codice civile, poiché non ha ad oggetto qualsiasi mutamento della cosa comune, ma solamente la modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (Cassazione 35957/2021).
Pertanto, l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra tra gli interventi di manutenzione delle cose comuni. Inoltre la tutela dell’ambiente , anche nell’interesse delle future generazioni impone, a seguito dell’articolo 9, comma terzo, della Costituzione, rigore nell’accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell’individuare le misure idonee a contrastarla.