Quando si può invocare la responsabilità da custodia in condominio

Se il danno è prodotto a terzi da cosa inerte compete al danneggiato provare il nesso causale e che lo stato dei luoghi presenti un’obiettiva situazione di pericolosità

È noto che il terzo, (non condomino), che acceda al condominio può generalmente invocare sia la responsabilità da custodia del condominio sulle parti comuni (articolo 2051 del Codice civile), sia una responsabilità per fatto illecito di natura extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile). Sennonché quando si invochi la responsabilità da custodia – per essere risarciti in caso di caduta su di un bene comune – non basta dimostrare la caduta, ma occorre fornire la prova che il bene comune sia alterato in modo da configurare insidia o trabocchetto e che sia imprevedibile e invisibile l’alterazione.

Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, decima sezione civile, del 2 maggio 2023 numero 3526, che si è occupata della caduta di un avventore che si apprestava a partecipare ad un corso nello stabile.

Il fatto
Nel caso di specie un terzo – che si era recato presso il condominio per partecipare occasionalmente ad un seminario di una associazione – deduceva di essere caduto a causa di una barra non segnalata, sita all’ingresso dello stabile. L’ingresso condominiale è costituito da una grande porta a quattro battenti, con struttura in metallo verniciata, di colore grigio e vetrate trasparenti. Uno dei battenti costituisce l’ingresso ai pedoni. La struttura del serramento comprende una barra di metallo, alta circa dodici centimetri, che rimane fissa a pavimento per tutta la lunghezza dell’ingresso pedonale, dello stesso colore grigio del serramento, non segnalata come parte fissa inamovibile.

In tale contesto – udito il segnale di sblocco elettrico – l’ospite spingeva in avanti la porta per accedere all’atrio, quando il passo veniva ostacolato dalla barra di metallo fissata a terra. L’ostacolo faceva perdere l’equilibrio all’ospite che inciampando cadeva. L’ospite chiedeva pertanto i danni al condominio anche per una frattura degli arti. Il condominio si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità e adducendo che l’ospite fosse già precedentemente malato, sicché avrebbe dovuto mantenere determinate cautele per entrare all’interno dei locali. In ogni caso la barra trasversale era ben visibile (anche se non segnalata come parte fissa). Era comunque chiamata in causa la Compagnia di assicurazione per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.

La decisione
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si configuri la responsabilità per danni da cose in custodia, devono concorrere due presupposti:

• un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto di insidia o trabocchetto;

• l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno. In questo senso tra le altre (Cassazione sezione 3, ordinanza 6826/2021; Cassazione, sezione 3, sentenza 11592/2010).Quando tuttavia la cosa non sia dotata di dinamismo interno, (e deve negarsi che la barra fissa lo fosse), cioè quando la cosa risulti di per sé statica e inerte e richieda la necessaria cooperazione dell’uomo, per dimostrare il nesso causale il danneggiato ha l’onere di provare che lo stato dei luoghi presenti un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (così, per esempio, Cassazione, sezione 6, sentenza 21212/2015).

Il precedente
In un caso del tutto assimilabile a quello oggetto di commento, la Suprema corte ha negato il risarcimento al danneggiato. In quel caso infatti l’inciampo in un cordolo, lasciato da operai che stavano eseguendo lavori stradali, che lo aveva fatto cadere su di un mucchio di pietre, era dovuto alla condotta del danneggiato stesso (Cassazione, sezione 3, sentenza 2660/2013). In conclusione, in presenza di un bene statico e inerte, compete al danneggiato provare il nesso causale e che lo stato dei luoghi presenti un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Tornando alla sentenza del Tribunale di Milano 3526/2023, il portone e la barra erano ben visibili. La barra in particolare era alta oltre dieci centimetri. La domanda di risarcimento dell’ospite è stata quindi respinta.

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