Ai sensi dell’articolo 1372 del Codice civile, il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Quando si intende disdire un contratto, pertanto, occorrerà tener presente quanto pattuito tra le parti che, con il contratto predetto, hanno assunto obbligazioni e maturato diritti. Del procedimento di perfezionamento della disdetta contrattuale si è occupato il Tribunale di Milano, con la sentenza 3950 depositata il 6 maggio 2022.
I fatti
Nel caso trattato dal giudice meneghino, il condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato il contratto di assicurazione dello stabile condominiale. Dagli atti di causa emergeva che era stato stipulato, tra le parti, una polizza assicurativa con previsione di tacito rinnovo al termine del periodo di validità contrattualmente stabilito. Il condominio eccepiva, quale unico motivo di opposizione, di aver
tempestivamente inviato disdetta per la scadenza del contratto. Tuttavia, nonostante tale disdetta, pervenivano solleciti di pagamento per il premio non pagato. Richieste che venivano puntualmente contestate dal condominio sulla base dell’asserita disdetta dal contratto avvenuta.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, contestava le ritualità della disdetta inviata e, soprattutto, di averla mai ricevuta. Nel contratto che, giova ricordarlo, ha forza di legge tra le parti, emergeva che la modalità di recesso eletta era la «lettera raccomandata intendendosi dunque, in assenza di ulteriore specificazione, la raccomandata semplice». A fronte di tale indicazione contrattuale, per il Tribunale di
Milano doveva comunque ritenersi irrilevante la contestazione di parte opposta circa la necessità di una «raccomandata con avviso di ricevimento o ricevuta di ritorno in quanto non prevista contrattualmente».
Il valore probante della raccomandata senza ricevuta di ritorno
Ciò che pare opportuno evidenziare, è quanto la sentenza 3950 del 2022 evidenzia in relazione all’efficacia della disdetta inviata, in assenza della ricevuta di ritorno. Sul punto, infatti, la sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui «la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario o della sua conoscenza ai sensi dell’articolo 1335 Codice civile, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, onde spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua
colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito» (Cassazione 24015 del 2017, Cassazione 22687 del 2017, Cassazione 17204 del 2016, Cassazione 19232 del 2018 , Cassazione 511 del 2019).
La presunzione di conoscenza
Nel caso in esame, infatti, parte opponente aveva prodotto la ricevuta di invio della raccomandata nonché l’avviso di ricevimento. «Tali documentazioni costituiscono elementi di prova dai quali consegue la presunzione di conoscenza ai sensi dell’articolo 1335 Codice civile». Sull’avviso di ricevimento, il Tribunale di Milano indica la modalità di contestazione. L’opposta, infatti, contestava la non veridicità dell’avviso di
ricevimento della raccomandata che, effettivamente, risultava «evidentemente manomessa con tratti scritti a penna ed a mano e senza alcuna indicazione del numero della raccomandata». Tuttavia, per far valere tale censura, l’opponente «avrebbe dovuto proporre querela di falso al fine di privare di veridicità l’avviso di ricevimento».