Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l’ordinanza del 28 febbraio 2025, ha ribadito che, quando la motivazione che costituisce il fondamento giuridico dell’azione proposta nei confronti del condominio, ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedure civile, è rappresentata dalla tutela del primario diritto alla salute del ricorrente e del suo nucleo familiare, deve ritenersi sempre ammissibile la possibilità d’invocare la tutela cautelare d’urgenza.
La vicenda processuale
Accolto, dunque, il ricorso d’urgenza promosso innanzi al giudice campano dal proprietario esclusivo dell’immobile danneggiato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla facciata dell’edificio condominiale, dovute al cattivo stato di conservazione della stessa.
In particolare, il ricorrente, ha dedotto che, nel corso degli anni, in occasione delle precipitazioni atmosferiche, per effetto dell’assente impermeabilizzazione dei muri perimetrali esterni, all’interno della sua abitazione si erano manifestati diffusi fenomeni di umidità, evidenti distacchi della tinteggiatura e degli intonaci dalle pareti, oltre che fenomeni di muffa ed efflorescenze diffuse, talmente gravi da compromettere, non solo la salubrità e la vivibilità degli ambienti interni, ma anche la sicurezza e la stabilità dell’intero edificio.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertata la sussistenza della responsabilità per omessa custodia del condominio, ordinasse, in via d’urgenza, all’ente di gestione l’esecuzione immediata di tutte le opere necessarie per eliminare definitivamente le infiltrazioni dalla facciata del fabbricato.
Le valutazione del Tribunale
Con l’ordinanza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver preliminarmente ritenuto ammissibile la tutela invocata dal ricorrente in via d’urgenza, oltre che sussistente la strumentalità attenuata, rispetto alla domanda di merito, necessaria ai fini della configurabilità dell’azione proposta (consistente nella possibile individuazione, dal solo ricorso introduttivo, dell’oggetto dell’eventuale, futuro, giudizio ordinario), ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i requisiti di legge per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile (Corte di cassazione, sezione lavoro, numero 10840 del 2016).
La probabile fondatezza del diritto
Quanto al requisito del fumus boni iuris, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha osservato che, a fronte del cattivo stato di conservazione della facciata dello stabile e dell’ormai assente impermeabilizzazione della stessa, accertata in maniera incontrovertibile dalla consulenza tecnica d’ufficio, che ha, pure, evidenziato la fondatezza delle lamentele di parte attrice, il condominio/custode, non ha fornito la necessaria prova liberatoria, in grado di esonerarlo dall’obbligo di custodia su di esso gravante, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile.
Nulla ha provato, infatti, il convenuto rispetto al caso fortuito, inteso come elemento causalmente autonomo, sottratto alla sua sfera soggettiva e di controllo, che sia del tutto imprevedibile e che, per ciò stesso, possa interrompere il nesso eziologico sussistente tra il fatto e l’evento dannoso (Corte di cassazione, numero 5741 del 2009).
Il pericolo nel ritardo
Allo stesso modo, per effetto delle conclusioni dell’elaborato peritale depositato in atti e dei vizi accertati, è risultato sussistente anche il requisito del periculum in mora, in quanto lo stato di compromissione degli ambienti interni dell’appartamento di proprietà del ricorrente è risultato tale da pregiudicare, in maniera concreta, l’abitabilità dell’immobile e la salute dei suoi occupanti, e da non consentire il perdurare ulteriore dello stato di cose, puntualmente denunciato nel ricorso.
Al riguardo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale specifico, secondo il quale «Allorquando una domanda cautelare abbia ad oggetto, come nella specie, il provvedimento d’urgenza a tutela del primario ed insopprimibile diritto alla salute, il pregiudizio affermato è sempre da considerarsi irreparabile e imminente (Tribunale Firenze, 01/08/2014)» .
Ricorso accolto, dunque, condanna del condominio all’esecuzione delle opere indicate come risolutive dall’ausiliario del giudice ed applicazione del criterio della soccombenza, per la definizione delle spese di giudizio.