Portiere, ferie estive con nullaosta

I mesi di luglio e agosto rappresentano per la maggior parte dei lavoratori il momento delle agognate vacanze. Ma questo non vale per i portieri i quali – per ragioni di sicurezza dello stabile nei periodi in cui molti inquilini partono lasciando il proprio appartamento incustodito – non possono richiedere ferie dal 1° luglio al 31 agosto, oltre che dal 20 dicembre al 10 gennaio, secondo l’articolo 82 del Contratto Collettivo di lavoro Proprietari di fabbricati.

A ribadire che il portiere non ha il diritto di prendere ferie nel periodo estivo e natalizio c’è anche una sentenza del Tribunale civile di Roma, dell’11 luglio 2012 , che afferma non possa ritenersi illegittimamente rigettata dall’amministratore la richiesta di un portiere romano di godere di un periodo di vacanze di 11 giorni a cavallo di ferragosto: tale sentenza cita proprio il Ccnl di settore che «Si giustifica in considerazione delle esigenze anche di sorveglianza e sicurezza del condominio»; inoltre, sempre la sentenza sottolinea che l’amministratore ha il potere di rigettare la richiesta di ferie anche in assenza di autorizzazione dell’assemblea dei condòmini «Atteso che l’art. 1130 comma 1 lett. 2) c.c. prevede tra gli obblighi ex lege dell’amministratore, oltre quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini e di curare l’osservare del regolamento, anche quello di disciplinare la prestazione dei servizi nell’interesse comune, quale deve considerarsi il servizio di portierato».

L’amministratore che, nonostante ciò, non ritenesse fondamentale la presenza del portiere in modo continuativo nel periodo estivo, potrà valutare di accordargli le vacanze tra luglio e agosto, realizzando così una condizione di “miglior favore” per il lavoratore.

Ma, anche qualora questa concessione diventasse una consuetudine perché protratta per più anni, il datore di lavoro avrà sempre la facoltà di cambiare idea e il portiere non potrà reclamare le sue ferie ad agosto. Il rito milanese Va tuttavia aggiunto che, il contratto integrativo per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati valido per la provincia di Milano, a parziale modifica del Contratto Collettivo di lavoro, concorda che il lavoratore possa godere a sua scelta di due settimane consecutive di ferie nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre: il periodo di ferie estive prescelto dovrà essere comunicato dal lavoratore all’amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno; e l’amministratore, in considerazione delle particolari esigenze del condominio, potrà esercitare la facoltà di anticipare o posticipare il
periodo feriale prescelto dal lavoratore sino ad un massimo di 10 giorni.

Ferie: diritto irrinunciabile Secondo il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati, i portieri hanno diritto ogni anno a 26 giorni di ferie, calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, quelle infrasettimanali, quelle del Santo Patrono e, in tale periodo, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto è pari a quella che avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Il portiere ha la facoltà di scegliere quando usufruire della metà del suo periodo di ferie durante l’anno (esclusi i periodi sopra indicati), per il resto è il condominio a decidere. Tale periodo di ferie va comunicato dal lavoratore per iscritto al datore di lavoro, almeno tre mesi prima dall’inizio dei giorni di ferie richiesti e, nel caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, sarà l’amministratore a comunicare, con almeno tre mesi di anticipo, la collocazione di tutto il periodo di ferie, che andrà goduto dal primo aprile dell’anno in corso fino al 31 marzo dell’anno successivo, in non più di due tranches, salvo diversi accordi.

In virtù di tali tempistiche, anche nel caso in cui si volesse venire incontro alle esigenze del portiere che ha la famiglia in un paese extraeuropeo, non sarà possibile concedergli la possibilità di accumulare i giorni di ferie relativi a più anni e usarli tutti in una volta per far ritorno nel suo paese e potervi soggiornare il più a lungo possibile.

Sulla scorta dei principi comunitari e dell’articolo 10 del decreto legislativo 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 213/2004, non va presa nemmeno in considerazione l’idea, magari dettata da una necessità di costante presenza del portiere sul posto di lavoro, di fargli utilizzare una parte di ferie e monetizzare la parte restante: come già accennato, e come ribadito dallo stesso Ccnl di settore al punto 4 dell’art. 81, le ferie sono un diritto irrinunciabile.

Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.

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