A legittimarlo il suo doppio ruolo di rappresentante condominiale e di contraente del contratto Il proprietario di un appartamento, posto al primo piano di un edificio condominiale milanese, citava in giudizio il condominio e la proprietaria dell’immobile sovrastante per ottenere il risarcimento dei danni subìti per allagamento.
La donna proponeva domanda di garanzia e manleva verso il condominio in quanto titolare di una polizza globale fabbricati.
Le pronunce di merito Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria nei confronti della condomina, dal momento che l’allagamento derivava solo dalla sua proprietà esclusiva. Respingeva, invece, ogni domanda verso l’ente di gestione, tra l’altro ritenendo nel caso di specie non operativa la polizza. Il danneggiato proponeva appello principale e la condomina citata appello incidentale.
La Corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente il primo, aumentando così il risarcimento dovuto dalla parte danneggiata e rigettava, invece, il secondo. Il giudice di merito aveva, infatti, condiviso l’interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dall’appellante, per cui la polizza globale fabbricati, per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi, assicura non solo il condominio come ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale o al singolo condomino, ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condomino per rotture di impianti di un altro inquilino del palazzo. Il ruolo dell’amministratore come contraente della polizza Il giudice di secondo grado ha richiamato, poi, come caratteristica di questa forma assicurativa il fatto che il contraente, amministratore del condominio, operi al contempo sia come rappresentante dei condòmini quanto alle parti in proprietà comune, sia come legale rappresentante dei condòmini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive.
Asserendo che, da tale peculiarità, deriverebbero ulteriori problematiche in quanto solo l’amministratore, come rappresentante, è legittimato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione, essendo solo questi soggetto contraente ma non necessariamente il solo assicurato. Può accadere che, essendo responsabile del danno il singolo condomino per una rottura verificatasi nella sua proprietà esclusiva, pur interessato ad avvalersi della polizza globale fabbricati che copre anche tale ipotesi, questi non sarebbe legittimato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice non essendo contraente del contratto.
Nonostante l’amministratore condominiale sia rimasto inerte o, addirittura, contumace sul punto, non avendo interesse a difendersi, trattandosi di una rottura non derivata da parti comuni. La condomina danneggiante sia in primo che secondo grado, attesa l’omessa citazione della compagnia sia da parte sua che del condominio contraente, ha solo formulato richiesta di condanna dell’ente di gestione a manlevarla senza allegare in virtù di quale ragionamento dovrebbe operare tale garanzia.
La decisione della Cassazione La danneggiante ricorreva, dunque, in Cassazione.
La Suprema corte, con ordinanza 31141/2022 , ha precisato che solo la condanna del condominio a manlevare la condomina per la richiesta di attivazione della polizza globale fabbricati potrà consentire allo stabile di azionare la garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice. In conclusione, la Corte rigettava il ricorso e non provvedeva sulla pronuncia delle spese processuali, non essendosi difesi gli intimanti.