Si chiede se la polizza globale fabbricati, stipulata dall’amministratore di condominio, protegge anche gli immobili dei singoli proprietari, oppure se il proprietario di un immobile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa personale per il suo immobile.
Generalmente, la polizza globale fabbricati attiene alle parti comuni dell’edificio elencate esemplificativamente nell’articolo 1117 del Codice civile o nel regolamento di condominio (se esistente).
Compete, tuttavia, all’assemblea stabilire quale debba essere l’estensione della copertura assicurativa della polizza condominiale. Si veda, per tutte, Cassazione, 3 aprile 2007, n. 8233, secondo cui l’amministratore di condominio non è legittimato alla stipula di un contratto di assicurazione se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell’assemblea.
In tema – secondo Cassazione, 20 agosto 2021, n. 23254 (dettata in tema di polizza “tutela legale”) – compete all’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione previsti dall’articolo 1135 del Codice civile, autorizzare l’amministratore alla stipula di una polizza assicurativa volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse dal (o nei confronti del) condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini.
Si segnala, infine, che esistono prodotti assicurativi sul mercato che coprono anche le proprietà esclusive, garantendo il rischio incendio e scoppio, i danni da eventi atmosferici, la rottura di tubi, il furto e la responsabilità civile verso terzi.
Certo è che la maggior estensione della garanzia comporterà un aumento del premio. Ove l’assemblea non approvi l’estensione della garanzia alle proprietà private, ai condòmini che siano interessati a questa tipologia di prodotto non rimane che la stipula di polizze private.