Il Tribunale di Roma ha cercato di superare l’assunto per il quale per assicurato può intendersi unicamente il condominio Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza del Tribunale Roma, sezione quinta, numero 6589 del 26 aprile 2023.
In materia di condominio, la circostanza che lo stesso sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell’amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all’amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell’assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all’amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l’ente di gestione, contraente della polizza nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio.
Diverso, però, è il caso in cui danneggiante e danneggiato siano i singoli condòmini ed il primo chieda di essere manlevato e tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del secondo; in siffatta ipotesi il condominio non è chiamato né a partecipare né ad agire in via diretta nei confronti della compagnia di assicurazione. Pertanto, la circostanza che la polizza assicurativa sia stata stipulata dal condominio è assolutamente irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di manleva.
Il Tribunale di Roma ha provato a delimitare il principio per il quale, essendo la polizza globale fabbricati stipulata dal condominio, soltanto l’amministratore può agire nei confronti della compagnia per far valere la copertura assicurativa. La regola, apparentemente ineccepibile, di fatto costituisce uno degli snodi più irrazionali dell’intera disciplina condominiale, pur combaciando con la costante ed autorevolissima giurisprudenza della corte Suprema, richiamata anche dal Tribunale di Roma nella pronuncia in discorso. Consci dell’impostazione ormai tradizionale, i difensori sono costretti a convenire in giudizio i condomìni, al solo scopo di far partecipare alla lite la compagnia di assicurazione.
Decisamente, ha poco senso che il singolo condomino debba promuovere una causa nei confronti del suo condominio soltanto per aggirare l’ostacolo alquanto astruso che gli vieta di attivare direttamente la polizza per la quale ha versato una parte del premio; tuttavia può ben dirsi che è proprio così. Come si è detto, è stato il Tribunale a ricordare che la corte Suprema ha ripetutamente affermato: «la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell’amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all’amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell’assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all’amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l’ente di gestione, contraente della polizza nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio (conformi: Cassazione 2678/1996; Cassazione 4245/2009; Corte d’appello di Milano, sentenza 1411/2021).
Pur dovendo fare i conti con insegnamenti decisamente costanti il Tribunale ha tentato di superare l’ostacolo ed ha sostenuto che il caso che esaminava divergesse da quelli scrutinati nei precedenti giurisprudenziali sopra ricordati, poiché nella fattispecie di causa tanto il danneggiante quanto il danneggiato erano singoli condòmini. Il diritto al risarcimento spettava ad un condomino per fatto imputabile ad altro condomino, talché il condominio non poteva essere chiamato né a partecipare né ad agire in via diretta nei confronti della compagnia di assicurazione. La tesi attrae molto ed anzi si auspica che possa costituire grimaldello per scardinare l’interpretazione giurisprudenziale troppo restrittiva che si è già criticata. L’ordinamento giuridico offre molte chiavi per addivenire a soluzioni equilibrate e ortodosse, tali da evitare le problematiche evidenziate.
Non sembra azzardato sostenere che quando la copertura assicurativa pattuita comprenda la responsabilità civile di ciascun condomino verso gli altri condòmini (ovviamente con riferimento alle unità immobiliari comprese nel condominio), la qualifica di assicurato dovrebbe spettare anche ai singoli condòmini talché sempre i singoli condòmini possono direttamente rivolgersi all’assicuratore ed esigere le stesse prestazioni che anche oggi sono dovute, ma dietro lo schermo dell’intervento dell’amministratore.
Attualmente, se si è danneggiati da una infiltrazione, il singolo condomino deve denunciare l’evento all’amministratore, che si rivolgerà alla compagnia e che riceverà la proposta di liquidazione del danno. Ovviamente la proposta dovrà essere accettata dal condominio, che peraltro non potrà addivenire ad alcun accordo senza l’assenso del danneggiato. Il tutto in esito alla teoria per la quale per assicurato può intendersi unicamente il condominio, teoria che il Tribunale di Roma ha tentato di scavalcare affermando che anche i singoli condòmini hanno titolo per la qualificazione di assicurati, per quanto sia previsto nella polizza. Tale tesi eviterebbe di scomodare costruzioni ben più incerte, come quella del contratto di assicurazione a favore di terzo.
Si attendono eventuali conferme della impostazione offerta dal Tribunale di Roma.