L’articolo 63, primo comma, ultima parte, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, obbliga
l’amministratore del condominio a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i
dati dei condòmini morosi. Nel caso di inadempimento totale o parziale a tale obbligo, al condominio è
applicabile la penale prevista dall’articolo 614 bis del Codice di procedura civile? Tale norma prevede che,
con il provvedimento di condanna per consegna o rilascio oppure per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, il giudice, su richiesta della parte, fissi la somma che
l’obbligato è tenuto a versare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, per ogni violazione o inosservanza
successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del suddetto provvedimento. Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con un ordinanza depositata il 1
luglio 2022.
Con ricorso ex articolo 702 bis del Codice di procedura civile, una società che aveva eseguito dei lavori di
manutenzione su un edificio condominiale (manutenzione della copertura del fabbricato, rifacimento del
terrazzo di proprietà di un condòmino e rifacimento di alcuni tratti delle grondaie), non avendo ricevuto
il pagamento delle somme ad essa dovute per i suddetti lavori chiedeva al Tribunale di ordinare al
condominio di fornire i dati relativi ai condòmini morosi al fine di poter agire per il recupero del
credito direttamente nei loro confronti, nei limiti della quota loro spettante. In via accessoria, la società
creditrice chiedeva che il condominio venisse condannato, ai sensi dell’articolo 614 bis del Codice di
procedura civile, a versare in suo favore una somma di denaro pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. La società deduceva che, nel contratto di appalto stipulato, fosse stato posto a carico dell’amministratore del condominio l’obbligo di fornire alla società appaltatrice, in caso di mancato
pagamento delle somme pattuite, i nominativi dei condòmini morosi al fine di consentire a quest’ultima di agire per il recupero direttamente nei loro confronti e che, a seguito della richiesta inviata
all’amministratore, questi avesse fornito una risposta incomprensibile e non conforme a quanto
previsto dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Infatti, con la missiva di risposta
inviata alla società, l’amministratore si era limitato a indicare il nominativo di tre condòmini, di cui due
proprietari per la metà ciascuno, e la somma da questi dovuta.
I due orientamenti sulla questione
Nel decidere la controversia, il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione relativa al soggetto nei confronti del quale deve essere proposta la domanda volta a conseguire l’ordine di comunicare al creditore del condominio non soddisfatto i dati dei condòmini morosi. Sul punto, come evidenziato dal giudice, all’interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti. Il primo orientamento ritiene che la domanda debba essere rivolta nei confronti dell’amministratore e non nei confronti del condominio, trattandosi di un obbligo posto dalla legge a carico del primo. L’altro orientamento, invece, ritiene quale soggetto passivo il condominio e non l’amministratore personalmente, in quanto quest’ultimo è sì soggetto obbligato ma solo ed esclusivamente in qualità di mandatario del condominio quale ente di gestione.
Il giudicante, aderendo a quest’ultimo orientamento, ha dato ragione alla società ricorrente, accogliendo
integralmente la domanda da quest’ultima promossa e condannando il condominio a fornire alla stessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’elenco dei nominativi dei condòmini
morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, dell’indicazione dei
millesimi di proprietà e della tabella applicabile nonché delle somme dovute da ciascuno. Inoltre, ha
condannato il condominio, ai sensi dell’articolo 164 bis del Codice di procedura civile, al pagamento in
favore della società ricorrente della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. L’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori del condominio i dati dei
condòmini morosi è soddisfatto, ha osservato il giudice campano, con la comunicazione delle generalità
complete dei condòmini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell’anagrafe condominiale –
delle quote millesimali di ciascuno e dell’importo dovuto derivante dalla ripartizione contenuta nella
relativa tabella. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto gli elementi forniti dall’amministratore parziali
in quanto la risposta inviata da quest’ultimo alla società conteneva solo i nomi e i cognomi dei condòmini
morosi e l’importo da questi dovuto e non anche le complete generalità, né i dati dei beni immobili e delle relative quote millesimali.