Legittimato al ritiro della corrispondenza.
Colui che, pur non essendolo, si qualifica come “portiere” e ritira un atto notificato dal pubblico ufficiale, rende nulla la notifica se il destinatario dell’atto ne contesta la validità provando l’insussistenza dell’incarico.
Il Tribunale di Roma con sentenza aveva dichiarato l’inammissibilità della querela di falso proposta da un soggetto, in via incidentale, nel corso di un giudizio dinanzi al Giudice di pace, avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale, derivante da un verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia municipale di Roma.
Il verbale, a dire dell’impugnante, era nullo e falso in quanto, lo stabile era privo di portiere e colei a cui era stata consegnata la cartella, in assenza del destinatario, essendosi qualificata come “portiere dello stabile”, in realtà svolgeva soltanto mansioni di donna delle pulizie.
In secondo grado, a Corte territoriale confermava la pronuncia del Tribunale, precisando che in tema di relata di notifica la qualità di portiere di chi, come tale qualificatosi, riceve l’atto notificato dal pubblico ufficiale, «non è assistita da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 codice civile, ben potendo il destinatario dell’atto, che contesti la validità di tale notificazione, fornire la prova contraria, allegando e provando l’inesistenza della succitata qualità».
Precisa ulteriormente la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1197/2017) «la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, limitatamente al loro contenuto estrinseco».
Non sono invece assistite da “pubblica fede” «tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l’abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale», trattandosi «di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria ».
In pratica, per i giudici della Cassazione, il ricorrente poteva far invalidare la notifica del verbale stante la mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove era l’abitazione del destinatario, al quale era stata consegnata la copia dell’atto notificato, con qualsiasi idoneo mezzo di prova, non necessitando dello strumento della querela di falso.
Come sostenuto anche in passato (Cassazione sentenza n. 366/2005), nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto quale «addetto» alla ricezione, dichiarandosi delegato direttamente del destinatario, e in tale veste risulti indicato sull’originale che riporta la relazione dell’ufficiale giudiziario, senza altri riferimenti alle sue funzioni derivanti dall’incarico di portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata. È il destinatario, eventualmente, a dovere fornire la prova contraria.