Nulla la delibera che impone spese legali al condomino che ha promosso la causa

Il singolo Condòmino che abbia promosso una causa contro il proprio condominio non è tenuto a concorrere alle spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nel giudizio.
Di conseguenza, è nulla la delibera con la quale l’assemblea, nell’approvare il bilancio, pone anche a suo carico il pagamento, pro quota, delle spese sostenute dal condominio per il pagamento del compenso del difensore nominato in tale processo.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Udine con la sentenza 649/2023, pubblicata il 7 luglio 2023, che ha accolto l’impugnazione di una delibera promossa da una società, proprietaria di una unità immobiliare sita all’interno di un condominio, nella parte in cui l’assemblea, nell’approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, aveva posto a carico dell’attrice il pagamento, pro-quota, delle spese sostenute dal condominio per la nomina di un difensore in alcuni giudizi dalla stessa promossi nei confronti di quest’ultimo.

Con l’impugnazione, la società attrice chiedeva che la delibera venisse dichiarata nulla e/o annullata e, comunque, priva di qualsiasi efficacia giuridica, deducendone l’illegittimità in quanto non potevano essere imputate alla stessa spese afferenti giudizi svoltisi in contraddittorio con il condominio. Nelle controversie tra il condominio e uno o più condòmini, ha osservato il giudice del Tribunale friulano, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite con la creazione di due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condòmini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore.
Conclusioni

Come affermato dalla Cassazione con la sentenza 1629 del 23 gennaio 2018, ha concluso, la nullità della delibera che pone anche a carico del condòmino che abbia agito nei confronti del condominio le spese giudiziali relative all’assistenza legale sostenute da quest’ultimo nell’ambito di un contenzioso che lo ha visto contrapposto allo stesso condòmino, trova il fondamento nella circostanza che si tratta di spese riguardanti prestazioni rese a favore della controparte e, quindi, dirette a tutelare un interesse del tutto opposto al proprio, non essendo possibile applicare l’articolo 1132 del Codice civile.

Articoli correlati

Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma…

Anche nel rapporto tra condominio e amministratore, l’ok al bilancio non impugnato lo rende incontestabile

Le delibere non formalmente impugnate per vizi che possano causarne l’annullabilità o persino la nullità, dove per impugnazione non si intende il semplice reclamo scritto, sono obbligatorie…

Documenti dall’amministratore? Sì ma senza intralciarlo

L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore. Parola di Cassazione, nell’ordinanza 15996/2020. Il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore…

L’omessa corretta convocazione assembleare può portare all’annullamento del deliberato

La convocazione dell’avente diritto in assemblea resta, ancora oggi, uno dei temi maggiormente discussi in sede giudiziaria. Nonostante la legge sia chiara, accade di frequente che l’avviso…

Non è dato «sensibile» l’indirizzo dei condòmini non residenti

Ciascun condomino ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale Il tema del rispetto della privacy in condominio è sempre in primo piano ma ci sono dati che,…

Dissenso alla lite e successiva transazione: il condomino dissenziente non paga le spese del legale

Ciascun condòmino può chiamarsi fuori da una lite promossa dal condominio o intentata da altri nei confronti di quest’ultimo. Infatti, l’articolo 1132 del Codice civile riconosce al…