Nulla la delibera che impone spese legali al condomino che ha promosso la causa

Il singolo Condòmino che abbia promosso una causa contro il proprio condominio non è tenuto a concorrere alle spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nel giudizio.
Di conseguenza, è nulla la delibera con la quale l’assemblea, nell’approvare il bilancio, pone anche a suo carico il pagamento, pro quota, delle spese sostenute dal condominio per il pagamento del compenso del difensore nominato in tale processo.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Udine con la sentenza 649/2023, pubblicata il 7 luglio 2023, che ha accolto l’impugnazione di una delibera promossa da una società, proprietaria di una unità immobiliare sita all’interno di un condominio, nella parte in cui l’assemblea, nell’approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, aveva posto a carico dell’attrice il pagamento, pro-quota, delle spese sostenute dal condominio per la nomina di un difensore in alcuni giudizi dalla stessa promossi nei confronti di quest’ultimo.

Con l’impugnazione, la società attrice chiedeva che la delibera venisse dichiarata nulla e/o annullata e, comunque, priva di qualsiasi efficacia giuridica, deducendone l’illegittimità in quanto non potevano essere imputate alla stessa spese afferenti giudizi svoltisi in contraddittorio con il condominio. Nelle controversie tra il condominio e uno o più condòmini, ha osservato il giudice del Tribunale friulano, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite con la creazione di due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condòmini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore.
Conclusioni

Come affermato dalla Cassazione con la sentenza 1629 del 23 gennaio 2018, ha concluso, la nullità della delibera che pone anche a carico del condòmino che abbia agito nei confronti del condominio le spese giudiziali relative all’assistenza legale sostenute da quest’ultimo nell’ambito di un contenzioso che lo ha visto contrapposto allo stesso condòmino, trova il fondamento nella circostanza che si tratta di spese riguardanti prestazioni rese a favore della controparte e, quindi, dirette a tutelare un interesse del tutto opposto al proprio, non essendo possibile applicare l’articolo 1132 del Codice civile.

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