La controparte del condominio è priva non soltanto del diritto di voto ma anche del diritto ad essere convocato.
Gli interessi contrapposti in assemblea
Quando insorga una lite giudiziale tra il condominio ed uno o più condomini la compagine dei proprietari si scinde in più gruppi, aventi interessi confliggenti tra loro. Conseguentemente chi sia controparte del
condominio nella lite giudiziale e sia quindi portatore di interessi contrapposti a quelli degli altri
partecipanti non ha diritto né ad essere convocato né a partecipare all’assemblea. La sentenza della
Suprema corte dimostra l’alta capacità della nostra giurisprudenza di interrogarsi su impostazioni che non
possono reggere ad adeguata disamina. Gli amministratori conoscono perfettamente l’arroganza di taluni
che dopo avere promosso cause contro il condominio pretendono non soltanto di intervenire all’assemblea ma anche di condizionare il dibattito e di prevaricare tanto le opinioni quanto gli interessi delle loro controparti.
I precedenti di merito
Gli avvocati sanno di aver dovuto dare fondo alla loro arte per illustrare ai loro clienti linee difensive che i
condòmini-controparti avevano la fortuna di ascoltare in assoluta anteprima. È bene dire che in anni
passati la Corte d’appello di Milano (sentenza 3919/2017) aveva saputo correggere le citate illogicità della
regola che assegnava alla controparte del condominio anche il ruolo di soggetto abilitato a concorrere alla discussione sulla “sua” causa. Anche la Corte d’appello di Genova aveva saputo affermare come fosse
irrilevante la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea in quanto il condominio
era in una posizione di conflitto di interessi rispetto all’unico argomento all’ordine del giorno (costituzione in giudizio come parte resistente rispetto all’azione del condomino).
L’esclusione di chi non ha diritto al voto
Ora la Cassazione ha recuperato la scia giurisprudenziale che ha avvertito: «nell’ipotesi di controversia tra
condominio e uno o più condòmini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare
oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro»
(Cassazione 1629/2018). La Corte ha avvertito che tale scissione costituisce circostanza alquanto frequente, poiché si interviene in situazioni di condominio parziale, quando soltanto i condòmini interessati hanno diritto alla convocazione (Cassazione 7885/1994). Ragionevolmente, dunque la controparte del condominio è priva non soltanto del diritto di voto ma anche del diritto ad essere convocato. Con brillante intuizione il consigliere Scarpa ha ricordato che gli articoli 63 e 66 disposizioni attuative Codice civile nel testo vigente affermano genericamente: «all’assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare» talché è del tutto legittimo escludere dalla convocazione chi non abbia diritto di votare.