Non è dato «sensibile» l’indirizzo dei condòmini non residenti

Ciascun condomino ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale

Il tema del rispetto della privacy in condominio è sempre in primo piano ma ci sono dati che, seppur possano sembrare sensibili e quindi da non diffondere, in realtà possono essere comunicati agli altri condòmini. È il caso degli indirizzi dei proprietari di appartamenti che non siano residenti nello stabile perché l’appartamento come di frequente accade è stato dato in locazione. Se un condomino faccia richiesta all’amministratore degli indirizzi di chi è proprietario ma non vive nello stabile, il professionista come deve comportarsi?

La richiesta nasce in genere dalla necessità di autoconvocare l’assemblea. Se l’amministratore non convoca ad esempio quella ordinaria a fine esercizio finanziario per approvare il bilancio, questa può essere chiesta da almeno due condòmini, portatori di non meno di un sesto del valore millesimale: lo prevede l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Se l’amministratore non provvede all’invio dell’avviso di convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, i richiedenti possono procedere all’autoconvocazione. Per farla però devono rispettare le regole e quindi convocare tutti i condomini. Alla domanda perciò sul comportamento dell’amministratore la risposta è che ciascun condomino ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale, stralciata di tutti i dati sensibili dei condòmini ( ovvero il telefono, il codice fiscale, la mail) ed estrarne copia a proprie spese.

Ma va precisato che il luogo di residenza dei singoli condòmini non è un dato sensibile, non lo è perché, se il condomino autoconvocante l’assemblea non dispone di quel dato non può convocarla e quindi non fornirglielo va contro la previsione del Codice. Il rifiuto opposto dall’amministratore per motivi di privacy è infondato e fuori luogo. Si tenga anche presente che, in base all’articolo 1129 del Codice civile, la reiterata mancata convocazione dell’assemblea annuale ordinaria costituisce motivo di revoca dell’amministratore, anche da parte dell’autorità giudiziaria, essendo tale negligenza ritenuta una grave irregolarità nell’adempimento del suo mandato.

Il Garante privacy ha più volte ricordato che possono formare oggetto di lecito trattamento da parte della compagine condominiale, unitariamente considerata, solamente i dati pertinenti alla determinazione dei diritti o degli oneri relativi ai beni comuni. Rimane, dunque, lecito il trattamento di dati relativi al condominio stesso (quelli relativi ai consumi collettivi) o a singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi e quote millesimali). È esclusa, invece, la liceità del trattamento, ove non espressamente autorizzata, di dati ulteriori ed eccedenti la finalità̀ di amministrazione e gestione del condominio, quali numero di telefono o indirizzi e-mail.

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