Il Tribunale di Monza con sentenza 205 del 31 gennaio 2025 si occupa di una fattispecie del tutto particolare che si distingue per originalità.
L’ambito è quello della convocazione dell’assemblea condominiale in cui, nel nostro caso concreto, si innesta l’iniziativa non proprio ortodossa dell’amministratore di condominio. Com’è noto, secondo le regole generali, l’avviso di convocazione, oltre a contenere un ordine del giorno specifico ma non analitico e a pervenire ai condòmini con il debito preavviso di legge di 5 giorni, salvo diversa prescrizione del regolamento dev’essere comunicato ai partecipanti a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, PEC o fax ( ex articolo 66 disposizioni attuative Codice civile).
La convocazione irrituale
In un condominio lombardo, l’amministratore aveva però ben pensato di consegnare al custode le convocazioni, invitando tutti i condòmini con avviso affisso negli spazi comuni a ritirare il proprio invito in portineria. Tuttavia un singolo condomino, ancorché avvertito anche per email e nonostante avesse riscontrato positivamente con un messaggio WhatsApp di risposta, ha proposto azione di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile sostenendo la sua mancata convocazione secondo le forme di legge e ottenendo sentenza positiva di annullamento della relativa deliberazione da parte del Tribunale di Monza.
Le modalità previste dal Codice
Va detto che, se nel particolare caso in esame emerge con evidenza, da una parte, un sovrabbondante utilizzo delle nuove tecnologie email, WhatsApp, dall’altra appare altrettanto chiaramente che tali modalità mal si conciliano con la disciplina condominiale presente nel codice civile che è ispirata a criteri forse più vetusti ma certamente più formali.
Tutto scaturisce, a ben vedere, dal cambiamento delle regole sulla convocazione dell’assemblea condominiale che si è avuto con la nota riforma del condominio di cui alla legge 220 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013.
Obbligo di avviso scritto
Con l’intervento della legge 220 del 2012, la disciplina cambia radicalmente sul punto e viene introdotto
dall’articolo 66 la necessità che l’avviso sia, sostanzialmente, effettuato per iscritto.
Il nuovo regime cancella definitivamente la possibilità che l’amministratore utilizzi modalità informali di convocazione e impone a quest’ultimo di adottare gli strumenti espressamente previsti dal codice (salvo diverso accordo con i condòmini in base al quale, per esempio, è ritenuta ammissibile e valida una convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria: sul punto Tribunale Roma sentenza 7545/2023 e 356/2023; Tribunale di Tivoli sentenza 493/2022; Corte appello Brescia sentenza 4/2019).
Le conseguenze di una comunicazione irrituale
Non c’è spazio, quindi, per soluzioni di diverso tipo che vanno certamente sconsigliate all’amministratore il quale, peraltro, risulta essere responsabile della correttezza del procedimento di convocazione.
Tuttavia, a parte le esigenze di prova, non può non evidenziarsi come il singolo condomino abbia posto in essere un comportamento che appare difficilmente conciliabile con i generali principi di buona fede presenti nel codice civile (articoli 1175 e 1375) e come, forse, sotto questo profilo, un ripensamento dell’impostazione giurisprudenziale andrebbe quanto meno valutato in un’ottica di contemperamento degli interessi in gioco (tutela del singolo o degli interessi comuni?).