Un condominio di civile abitazione necessita di opere urgenti per la salvaguardia delle parti comuni.
Purtroppo, a causa dell’ostracismo di alcuni Condòmini che non si presentano per far venir meno il numero legale, le assemblee non raggiungono il quorum necessario per deliberare.
Quali iniziative può attuare l’Amministratore per far eseguire le opere necessarie?
L’articolo 1135, secondo comma, del Codice civile prevede che l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che essi rivestano carattere urgente, e, in questo caso, egli deve riferirne nella prima assemblea. Ne deriva che, sulla base della norma citata, l’amministratore può disporre l’esecuzione di interventi anche straordinari, purché rivestano i caratteri dell’urgenza. Se, tuttavia, i condòmini non hanno intenzione di eseguire i lavori in questione, la riscossione dei contributi potrebbe risultare difficoltosa, con l’apertura di contenziosi in ordine al carattere urgente degli interventi eseguiti.
Qualora sussista pericolo per le parti comuni, che un tecnico possa attestare, l’Amministratore potrebbe presentare ricorso all’autorità giudiziaria perché siano adottati i provvedimenti necessari per rimuovere il pericolo. Anche in questo caso, tuttavia, l’Amministratore sarebbe costretto ad avviare un contenzioso contro i condòmini. Pertanto sarebbe preferibile che l’Amministratore, in una situazione come quella descritta dal lettore, riuscisse a convincere la maggioranza dei Condòmini della necessità e urgenza dei lavori, illustrando, anche a mezzo di raccomandata, i rischi connessi all’incuria e preannunciando, in caso di perdurante inerzia dell’assemblea, le proprie dimissioni dall’incarico.