Maggioranza qualificata per il via libera all’assicurazione del condominio

La delibera con cui l’assemblea autorizza l’amministratore a perfezionare un contratto assicurativo a favore del condominio deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. È l’interessante precisazione del Giudice di pace di Velletri resa con sentenza 2198 pubblicata il 18 agosto 2023.

La vicenda processuale
Nel caso di specie, l’assemblea approvava la polizza assicurativa condominiale con millesimi 452,41. Essendo tale maggioranza insufficiente, il deliberato veniva dichiarato invalido. Infatti, per deliberare la stipula di una polizza assicurativa a favore di un condominio è necessario raggiungere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La pronuncia è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 16011/2010 e 15872/2010) per la quale l’autorizzazione alla stipula va deliberata dall’assemblea, prescindendo dalla durata contrattuale, con la maggioranza qualificata. Nonostante una opinione largamente diffusa, l’assicurazione nei condomìni non è obbligatoria. Inoltre, il relativo contratto non costituisce un atto conservativo (rientrante nei poteri dell’amministratore previsti dall’articolo 1130 del Codice civile) per cui la sua approvazione soggiace all’assenso assembleare.

I riferimenti di legittimità
Nella giurisprudenza di merito si annoverano pronunce conformi all’indirizzo tracciato dalla Suprema corte (di recente, Tribunale di Salerno 31 maggio 2022, numero 1904) le quali hanno ritenuto che affinché l’amministratore condominiale sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione per lo stabile condominiale occorre la delibera assembleare da assumersi a maggioranza qualificata nel rispetto dell’articolo 1136, commi 2 e 4, Codice civile. Nello stesso solco interpretativo, si rinvengono anche i tribunali di Ferrara (15 gennaio 2020, numero 8) e Roma (15 luglio 2020, numero 10362) secondo i quali l’amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto di assicurazione del fabbricato in difetto di autorizzazione assembleare la cui delibera dovrà essere adottata a maggioranza qualificata sia in prima che in seconda convocazione.

Atto eccedente l’ordinaria amministrazione
La stipula di un contratto assicurativo da parte dell’amministratore non richiede l’assenso totalitario dei condòmini, potendo essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, commi 2 e 4, Codice civile in quanto, pur eccedendo l’ordinaria amministrazione, non rientra nell’àmbito delle innovazioni. Il motivo individuato dalla giurisprudenza per assoggettare l’approvazione della polizza al più elevato regime della maggioranza qualificata poggia sul riconoscimento di atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Perciò, la relativa approvazione non può rientrare nel novero della più agevole maggioranza semplice di un terzo (prevista dall’articolo 1136, comma 3, Codice civile).

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