La convocazione dell’avente diritto in assemblea resta, ancora oggi, uno dei temi maggiormente discussi in sede giudiziaria. Nonostante la legge sia chiara, accade di frequente che l’avviso di convocazione venga inoltrato in forme irrituali o, altrettanto spesso, che venga del tutto omesso.
Dell’avviso di convocazione, si occupa espressamente l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile che, al terzo comma, ricorda che esso debba contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno e che debba essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.
Lo stesso comma, inoltre, indica in modo altrettanto chiaro, quali siano o possano essere gli strumenti che la legge offre all’amministratore ai fini della comunicazione : posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Siamo tutti certamente consapevoli che il fax sia ormai strumento desueto e che la velocità a cui il quotidiano ci ha abituati, ci porta ad un utilizzo massiccio e frequente della email. Ma la legge è chiara e non scusa l’errore. A maggior ragione se si pensa che l’articolo 66 disposizioni attuative è norma inderogabile.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 14739 del 30 settembre 2024, ritorna sulla questione e, nonostante il tentativo del condominio convenuto, di provare una indiretta conoscenza, in capo al condomino, dell’avviso di convocazione, ha concluso annullando la delibera in esame.
Nel caso trattato dal giudice romano, gli attori deducevano di non aver mai ricevuto alcun avviso di convocazione della predetta assemblea né, tantomeno, copia del relativo verbale, venendo a conoscenza del deliberato unicamente per il tramite di altro condòmino.
Dal canto suo, il condominio convenuto, confermava, indirettamente, l’irritualità della convocazione, sostenendo, tuttavia, che «gli attori sarebbero stati partecipati della adunanza ma non ha prodotto alcun documento atto a certificare la trasmissione e successiva ricezione da parte degli attori dell’avviso di convocazione dell’assemblea».
La questione potrebbe lasciare, soltanto apparentemente, una soluzione aperta e favorevole al condominio, potendosi ipotizzare una valutazione diversa da parte del giudice, ove l’ente di gestione avesse dato prova della ricezione (benché in modalità irrituale) dell’avviso di convocazione, se non fosse chiaramente motivata, la decisione del giudice, proprio sul contenuto inderogabile della norma a tal fine rilevante (l’articolo 66, comma 3, disposizioni attuative Codice civile).
Richiamata la norma, pertanto, il Tribunale di Roma rilevava che, «il vizio derivante dall’omessa convocazione, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta, pertanto, l’annullabilità della delibera». Sul tema, possiamo segnalare le seguenti pronunce che forniscono indicazioni utili sebbene, preme ribadirlo, soltanto il rispetto della norma preserva l’amministratore da errori nella convocazione.
Le principali pronunce sul tema
Secondo il Tribunale di Sulmona (sentenza 243/20) e per il Tribunale di Genova (sentenza 3350/14), la convocazione a mezzo mail è irregolare e, nello specifico, anche laddove vi fosse l’avviso di lettura, questo non ha, contrariamente alla pec, alcun valore legale. Per le pronunce suddette, la convocazione sarebbe viziata anche quando l’avente diritto avesse espressamente indicato, all’amministratore, un indirizzo mail ordinario. Secondo il Tribunale di Tivoli (sentenza 493/22), invece, non sarebbe vietato l’uso della mail ordinaria a condizione che la ricezione della comunicazione sia garantita e soprattutto che si possa dare la prova della ricezione.
Il Tribunale di Roma (sentenza 7545/23), nel recente passato, ha statuito che se il condomino convocato a mezzo mail ordinaria partecipa all’assemblea ed esercita il diritto di voto, senza contestare l’irregolarità della convocazione, si presume l’avvenuta conoscenza dell’assemblea. La presenza sanerebbe, pertanto, l’irregolarità. In tale ultima circostanza, il Tribunale di Roma, benché avesse comunque riscontrato l’illegittimità della convocazione assembleare, in quanto trasmessa per e-mail (peraltro nel casi di specie anche il regolamento di condominio prescriveva l’invio con lettera raccomandata a/r e con un preavviso di almeno otto giorni), ha ritenuto sanato il suddetto vizio di forma dalla «pacifica presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell’avente diritto pretermesso».
Si può pertanto prendere in considerazione la giurisprudenza maggioritaria a mente della quale in caso di partecipazione ed esercizio del proprio diritto di voto in assemblea è possibile sanare il vizio formale di una convocazione irregolare (Cassazione 12934/2022). Ne deriva il principio secondo cui, «la presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell’avente diritto pretermesso (che non ha inteso, nella circostanza, far constatare l’irregolarità incorsa) sana il vizio formale ed esclude che il delegante possa successivamente addurlo a motivo di annullamento della seduta dell’organo collegiale del condominio», stante il principio della convalida tacita per volontaria, consapevole acquiescenza (articolo 1444, secondo comma, Codice civile) e quanto previsto nell’articolo 66, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile secondo cui «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1337 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».