Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano) che, stante la natura di norma inderogabile, non ammette eccezioni nel senso che l’elenco è da ritenersi esaustivo e non si può estendere ad altre forme non previste dalla legge e successivamente sopravvenute come appunto potrebbe essere l’invio tramite WhatsApp perché ne scaturirebbe un vizio di invalidità delle delibere assunte (Tribunale di Avellino, sentenza 1705/2024).

Nello specifico era accaduto che l’amministratore venisse sostituito durante assemblea autoconvocata (richiesta da condòmini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio). Una condomina impugnava la delibera per vizio di omessa convocazione ai sensi dell’articolo 66 disposizioni attuative.

Si costituiva il condominio rappresentato dal nuovo amministratore il quale deduceva che i condòmini dello stabile avevano proceduto legittimamente all’autoconvocazione avendola inoltrata via WhatsApp. Nessun vizio – sottolineava il condominio – in quanto l’atto aveva raggiunto il suo scopo e l’avviso era stato comunicato a tutti i condòmini, Tra l’altro la delibera impugnata era stata sostituita da una successiva avente medesimo oggetto di quella in contestazione.

Il valore delle comunicazioni a mezzo WhatsApp
Per il Tribunale le comunicazioni intervenute tra le parti mediante WhatsApp erano da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale.

I messaggi prodotti avevano tutti carattere preliminare e facevano riferimento ad una successiva convocazione formale che, poi, non c’era stata. Tale modalità di comunicazione presenta rilevanti criticità, quali la mancanza di certezza di ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condòmini ricevano e leggano il messaggio e il difetto di forma, non rappresentando la chat un mezzo di comunicazione ufficiale, come la PEC o la raccomandata.

Il giudice accertava, pertanto, l’irregolarità della convocazione dell’assemblea condominiale effettuata in spregio alle modalità previste dal legislatore. Pur tuttavia, il giudicato sulla dichiarazione di irregolarità non si era reso necessario in quanto, pur in assenza di forme particolari, la nuova delibera formalmente sostitutiva di quella invalida aveva fatto venire meno ogni interesse della ricorrente all’impugnazione, ovviamente dal momento in cui di tale sostituzione si era avuta conoscenza, per cui il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava per la metà le spese del giudizio attesa la peculiarità della vicenda e il comportamento riparatorio successivo tenuto dal condominio.

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