La domanda
L’amministratore del condominio del quale sono condomino ha stipulato un polizza globale fabbricati per un totale di 70 appartamenti e 40 box auto. L’assicurazione gli ha stipulato la
polizza, ma non credo che l’amministratore abbia detto loro che gli impianti elettrici delle parti comuni non sono a norma, tanto meno l’impianto antincendio dei box. Può l’assicurazione, in caso di sinistro che dovesse capitare, rifiutarsi di risarcire eventuali danni derivanti dagli impianti non a norma? Nel caso si rifiutasse di pagare, i condomini possono fare rivalsa nei confronti
dell’amministratore?
La risposta
Per rispondere compiutamente al quesito è indispensabile conoscere in dettaglio le condizioni di polizza relative ai rischi di incendio e di responsabilità civile. Ove da tali condizioni possa dedursi la mancata conoscenza, da parte dell’assicuratore, dello stato degli impianti elettrici e dell’impianto antincendio dei box al momento della stipula del contratto, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto, per dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice civile).In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, non dolose né gravemente colpose da parte dell’assicurato, sarà invece applicabile il disposto dell’articolo 1893 del Codice civile, per il quale “l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza”. In tal caso, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle due fattispecie di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, i condomini – ove non siano corresponsabili delle dichiarazioni inesatte e reticenti – potranno rivalersi nei confronti dell’amministratore, a titolo di responsabilità contrattuale.