L’assemblea convocata tramite email «ordinaria»

È valida se i condòmini hanno prestato espresso assenso all’invio con tale modalità che non è prevista dal Codice.

Vorrei sapere se è possibile inviare la convocazione dell’assemblea a mezzo email ordinaria e, in caso di risposta positiva, come si può procedere in tal senso.

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede un elenco tassativo dei mezzi con cui può essere inviato l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, tra i quali non è indicata la posta elettronica ordinaria. Posto ciò, la giurisprudenza che si è espressa sulla questione ritiene che, se è lo stesso singolo condomino a volere che la convocazione pervenga alla propria mail ordinaria, non vi è motivo di ritenere invalido il mezzo. Lo stesso discorso può valere se, in caso di contestazione, si potrà comunque provare la ricezione della mail (Corte di appello di Brescia, 3 gennaio 2019, n. 4; Tribunale di Tivoli, 5 aprile 2022, n. 493). Ad ogni modo, nel caso descritto dal quesito, si ritiene opportuno chiedere preventivamente il consenso a tutti i condòmini per l’invio della convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria.

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