Un’associazione professionale, costituita tra due commercialisti iscritti all’Ordine, il cui amministratore è in regola con i crediti formativi, rientra fra i soggetti legittimati a svolgere attività di amministrazione di condominio?
L’articolo 71-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del Codice medesimo.
In tal caso, i requisiti di «onorabilità, capacità di agire e di professionalità e altro» devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.
Nulla è detto circa le associazioni professionali; tuttavia – salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto di associazione tra i partecipanti all’associazione professionale – i professionisti (nella specie, i due commercialisti) sono illimitatamente responsabili e, dunque, devono avere i requisiti di onorabilità, capacità e professionalità previsti dall’articolo 71-bis citato, tra cui, per esempio, l’avere seguìto un corso base iniziale e lo svolgimento di formazione continua specifica nelle materie indicate dal Dm Giustizia 140/2014.