L’amministratore può disdire il contratto di assicurazione del condominio senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Lo scrive il Tribunale di Milano con la sentenza 3950 del 2022, pubblicata il 6 maggio 2022.
I fatti
La vertenza origina dal decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia di assicurazioni nei confronti di un condominio con il quale veniva intimato a quest’ultimo il pagamento di una somma a titolo di premio relativo ad una polizza assicurativa dallo stesso stipulata che prevedeva il tacito rinnovo al termine del periodo di validità contrattualmente stabilito – annuale. Contro il decreto ingiuntivo, il condominio proponeva opposizione deducendone l’illegittimità per aver tempestivamente inviato a mezzo raccomandata la disdetta della polizza, che era stata regolarmente consegnata alla compagnia.
Quest’ultima costituendosi nel giudizio, nel chiedere il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, contestava la tempestività della disdetta, deducendo che il condominio non aveva fornito la prova dell’effettiva consegna, e la carenza di legittimazione ad agire dell’amministratore in quanto privo dell’autorizzazione dell’assemblea.
Legittima l’azione dell’amministratore
Il Tribunale ha dato ragione al condominio e nell’accogliere l’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ha osservato che l’invio della disdetta della polizza assicurativa del condominio rientra tra i poteri dell’amministratore, non incidendo sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma solo sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni. Inoltre,
l’operato dell’amministratore nell’inviare la disdetta della polizza è stato ritenuto valido dal giudice milanese in quanto ratificato dall’assemblea che aveva approvato il rendiconto nel quale era stato riportato l’importo dell’ultimo premio pagato alla assicurazione presunta creditrice e il primo versamento del premio eseguito in favore della nuova compagnia assicurativa.
La prova della consegna
Relativamente alla prova della consegna della disdetta alla compagnia, il giudicante ha evidenziato che nel contratto stipulato con il condominio era stato statuito che il recesso della polizza poteva essere effettuato mediante lettera raccomandata senza nessun’altra specificazione e, quindi, non sussisteva l’obbligo dell’utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno. Con l’opposizione, il condominio aveva prodotto la ricevuta di invio della raccomandata, l’avviso di ricevimento con il numero della
raccomandata, il timbro del vettore e la firma dell’incaricato alla distribuzione.
Tale documentazione è stata ritenuta idonea dal Tribunale ai fini della presunzione di conoscenza dell’arrivo della raccomandata semplice all’assicurazione. Incombeva su quest’ultima, ha concluso il giudice milanese, fornire la prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto. Pertanto, non avendo l’assicurazione adempiuto a tale onere, la disdetta è stata ritenuta regolarmente effettuata nei termini previsti dal contratto.