L’amministratore non può discostarsi dalle tabelle millesimali finché non siano modificate. Non potrà, quindi, esaminare i titoli dei singoli condòmini e affermarne l’eventuale difformità dalle tabelle adeguandovi il riparto delle spese.
Le tabelle, del resto, non attribuendo proprietà ma costituendo semplici atti di natura valutativa del patrimonio dei singoli, sono strumentali solo alla distribuzione degli esborsi condominiali e al calcolo della partecipazione e formazione assembleare della volontà del condominio.
Di conseguenza, chi le ritenga sbagliate e voglia denunciare la violazione dei paramenti stabiliti dal Codice civile, dovrà impugnarle chiedendone la modifica giudiziale e non in sede di contestazione delle deliberazioni assembleari adottate sulla base delle stesse. A sottolinearlo è il Tribunale di Piacenza con sentenza n. 439 del 18 luglio 2019 .
Oggetto di contestazione, è una delibera con cui l’assemblea straordinaria aveva definito alcune questioni tra le quali il compenso e il relativo acconto dovuti all’amministratore per lavori extra.
Decisione viziata, secondo i ricorrenti, non solo per irregolarità della convocazione e di alcune deleghe consegnate all’amministratore, ma anche per asserita erroneità nel calcolo dei millesimi.
Ricorso bocciato. Il Tribunale piacentino non accoglie neppure i rilievi sull’erroneo calcolo dei millesimi per sussistenza di discrasia fra i valori delle tabelle vigenti e quelli presenti sugli atti di provenienza di due condòmini.
Il motivo è cristallino: in conformità ai chiarimenti più volte resi dalla giurisprudenza, l’amministratore del condominio è obbligato ad attenersi alle tabelle vigenti finché queste non siano modificate e non può essere tenuto ad esaminare i titoli dei singoli condòmini e valutarli di sua iniziativa come (eventualmente) difformi dalle tabelle, tanto da adeguare il riparto delle spese – e i conteggi da eseguirsi sulla base delle stesse tabelle – a tale valutazione coinvolgente la posizione di tutti gli altri condòmini. E neppure possono essere modificate “per abitudine”.
D’altro canto, è assodato come le tabelle non siano attributive della proprietà ma costituiscano atti di mera natura valutativa del patrimonio dei singoli partecipanti ai limitati effetti della distribuzione fra di essi del carico delle spese condominiali e della misura della partecipazione e della formazione assembleare della volontà del condominio tutto.
E allora, il condòmino che ritenga l’erroneità delle tabelle ed intenda denunciare la violazione dell’articolo 1118 del Codice civile sarà tenuto ad impugnarle chiedendone la modifica giudiziale (quindi avviando un’apposita causa) mentre non potrà limitarsi ad eccepirne il vizio in seno alla contestazione delle delibere adottate sulla base delle tabelle medesime, corte di cassazione 16982 del 2005.
Queste le ragioni logiche che hanno suggerito al Tribunale di Piacenza di respingere l’impugnativa promossa da due dei condòmini nei confronti della delibera assembleare straordinaria, a loro avviso non corretta, e condannarli al pagamento a favore del condominio delle spese di lite.