L’amministratore non può concordare proroghe con i condòmini morosi

Per evitare l’incremento del debito, occorrono solleciti di pagamento tempestivi e piani di rientro approvati dall’assemblea

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza
della Corte di Cassazione numero 10846 dell’8 giugno 2020.

Nessuna proroga per i condòmini morosi
Non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di pattuire con i condòmini morosi dilazioni
di pagamento o accordi transattivi, spettando all’assemblea il potere di approvare una transazione
riguardante spese d’interesse comune o di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali
limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli.

Tra norma e procedure di recupero
La pronuncia in commento presenta particolare attualità poiché accade sempre più frequentemente che
condòmini che si trovano in difficoltà a causa dell’inflazione e della dinamica di prezzi e di tariffe in costante ascesa chiedano di concordare “piani di rientro”.
La prospettiva di recuperare un credito mediante il dialogo collaborativo tra creditore e debitore deve essere considerata sempre favorevolmente: nel condominio questa prospettiva assume particolare importanza, in relazione alla costante alimentazione del rapporto debitorio, man mano che arrivano a scadenza nuove rate. È accaduto più volte che il condomino moroso, che già non riusciva a essere regolare nei pagamenti, abbia cessato ogni versamento perché la spese delle procedure di recupero avevano contribuito a rendere la sua situazione irrisolvibile.
Tali considerazioni, certamente congrue e rispondenti a dato di realtà, devono essere coordinate con
quanto la Corte suprema ha ricordato, nella più assoluta corrispondenza con la disciplina legale.

I doveri dell’assemblea
Non vi è dubbio che spetta all’assemblea (e non all’amministratore) il potere di approvare una
transazione riguardante spese d’interesse comune oppure di delegare l’amministratore a transigere,
fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli (Cassazione, 821 del 2014 e
1994 del 1980).
È altrettanto vero, inoltre, che il testo vigente del nono comma dell’articolo 1129 Codice civile
obbliga l’amministratore ad «agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato
espressamente dispensato dall’assemblea». La previsione esplicita e la possibilità di generare danno agli
altri condòmini conferma che non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di pattuire con i
condòmini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione
dell’assemblea.

Solleciti mirati e piani di rientro prudenti
Occorre, quindi, grande prudenza e altrettanta attenzione, evitando che le morosità lievitino e intervenendo molto tempestivamente con opportuni solleciti di pagamento. Anche l’adozione di “piani di rientro” non autorizzati dall’assemblea deve essere accuratamente evitata. Il nono comma dell’articolo 1129 del Codice civile prevede espressamente che l’amministratore possa essere autorizzato dall’assemblea a non procedere alla riscossione coattiva delle quote condominiali rimaste non pagate anche oltre il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza. Tale norma non può essere trascurata dall’amministratore che deve temere non solo di rispondere per eventuali danni ma anche per possibili azioni di revoca.

Articoli correlati

Trucchi nei bilanci, condannato l’amministratore per appropriazione indebita e truffa

Un amministratore condominiale è stato ritenuto, dalla Corte d’Appello di Brescia, responsabile dei reati di cui agli articoli: – 646 Codice penale, per essersi appropriato, quale amministratore…

Nomina dell’amministratore senza compenso specificato: anche la conferma è nulla

La sentenza 186 del 9 marzo 2025 del Tribunale di Caltanissetta si inserisce in un dibattito giurisprudenziale consolidato e di grande rilevanza per la gestione condominiale. La…

Conferma dell’amministratore con lo stesso quorum della nomina

Per la conferma dell’amministratore è applicabile la disposizione dell’articolo 1136 secondo comma Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) alla stessa stregua…

Il compenso dell’amministratore in caso di dimissioni e revoca

La disciplina condominiale contiene varie disposizioni sulla revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea (nel Codice civile gli articoli 1129, 1130, 1131 e 1136, comma 4, che indica la maggioranza…

Recesso anticipato per infiltrazioni, l’amministratore inerte risarcisce il locatore

In seguito al recesso anticipato del conduttore, materialmente impossibilitato a godere dell’immobile affittato, reso inagibile dai continui allagamenti determinati dalla mancata manutenzione degli impianti comuni di canalizzazione…

Legittima la nomina del consiglio di condominio negli stabili con meno di dodici unità immobiliari

Con la sentenza 389, pubblicata il 12 febbraio 2025, il Tribunale di Genova si è pronunciato in merito alla legittimità o meno della nomina del consiglio di…