Stando alle previsioni normative le modalità con cui dev’essere inviato l’avviso di convocazione sembra siano a scelta del mittente, cioè dell’amministratore.
Un condomino può chiedere all’amministratore di inviargli tutte le comunicazioni che lo riguardano esclusivamente tramite Pec (posta elettronica certificata), come previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, e non tramite raccomandata postale? In caso di diniego, che cosa dovrebbe fare?
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».
Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che le modalità indicate, con cui dev’essere inviato l’avviso di convocazione, siano da considerare equipollenti e a scelta del mittente, cioè dell’amministratore. Si precisa, peraltro, che l’articolo 66 citato non può essere derogato neppure dai regolamenti condominiali, e quindi neppure da una delibera assembleare, ex articolo 72 delle stesse disposizioni di attuazione.
Detto ciò, è doveroso tenere in considerazione una sentenza di merito della Corte di appello di Brescia, sezione II, 3 gennaio 2019, numero 4, secondo cui «l’assemblea condominiale può essere validamente convocata anche tramite posta elettronica ordinaria, quando il condomino abbia indicato un indirizzo di e-mail ordinaria per l’invio del relativo avviso da parte dell’amministratore».
Il caso riguarda un’ipotesi inversa a quella oggetto del quesito; tuttavia, il principio enunciato è che il destinatario di un atto unilaterale recettizio, qual è l’avviso di convocazione di un’assemblea condominiale, può decidere preventivamente il metodo di comunicazione dell’atto in questione, soprattutto se è fra quelli indicati dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, come nel caso del quesito. Non si rintracciano, però, altre pronunce in tal senso. Si suggerisce di formalizzare la richiesta all’amministratore, motivandola. In caso di diniego, non resterebbe che rivolgersi al giudice sostenendo il principio espresso dalla Corte di appello di Brescia.