La rastrelliera per le bici in condominio: quando si può mettere senza polemiche

L’installazione, su una porzione di marciapiede condominiale, di due rastrelliere per il posteggio di biciclette, che non ostacolano il transito pedonale dei condomini, rientra nei poteri dell’amministratore, non costituendo innovazione ex art. 1120 c.c., oltre a non integrare la molestia nel possesso ex art. 1170 c.c.

L’unica pronuncia della magistratura su questo aspetto risulta essere quella del (Tribunale di Savona del 17 aprile 2013, sulla quale di fatto va costruito il ragionamento che deve seguire un buon amministratore.

Il Giudice afferma infatti questo principio dopo aver svolto un’analisi degli interventi di modifica e quelli relativi a innovazioni delle parti comuni del condominio. Innovazione o modifica? Il ricorrente evidenziava che l’installazione in oggetto, oltre a limitare illegittimamente il transito pedonale sul marciapiede comune, implicava un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c.: essa, per essere valida, doveva avere la previa autorizzazione dell’assemblea, assunta con le maggioranze qualificate richieste dal tema. Importante è comprendere i due ambiti. Con la qualifica di modifiche s’intendono gli interventi eseguiti sulle parti comuni nel rispetto dell’art. 1102 c.c. cioè per avere dal bene comune un’utilità maggiore di quella tratta da altri condomini, sempre che non vi sia alterazione della destinazione comune o venga compromesso il diritto al pari uso.

Se questi paletti vengono rispettati, l’uso particolare e eventualmente più intenso del bene è lecito e le relative opere possono essere eseguite dal singolo condomino anche senza la specifica autorizzazione dell’assemblea. Quanto detto non vale per le innovazioni, che implicano attività sulle parti comuni che comportano aggiunte materiali o mutamenti della destinazione originaria del bene comune, finalizzati al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni (art. 1122 c.c.). «La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto» (Cass. n. 11936/1999). Su questa scia è stato rilevato che «in tema di condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto» (Cass. n. 15460/2002). Il caso concreto Tenendo in considerazione questi principi, il Tribunale di Savona ha osservato che l’istruttoria ha evidenziato che gli interventi realizzati sulle parti comuni non costituiscono molestia nel possesso, in quanto le rastrelliere in questione occupano solo una parte del marciapiede condominiale senza ostacolare il transito pedonale. Esse non valgono quale innovazione ex art. 1120 c.c. ma solo una modifica ex art. 1102 c.c. per un uso più comodo e più intenso dell’area da parte di alcuni condomini, senza alcun pregiudizio.

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

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