La presa elettrica «privata» nel giardino condominiale

Poiché si utilizza la propria corrente elettrica si rientra nell’uso più intenso del bene
comune

Nel giardino condominiale confinante con il parcheggio del condominio stesso, i cui posti auto non
sono assegnati singolarmente, un Condòmino ha fatto installare – a sue spese – una presa della corrente (a norma) che preleva la corrente dalla sua abitazione. La presa viene utilizzata, solo quando il posto auto adiacente alla presa è libero, per ricaricare la batteria dell’auto di proprietà del suddetto Condòmino.

L’istallazione della presa doveva prevedere l’approvazione del condominio?

Se il Condòmino si limita a installare una presa di corrente elettrica su una parte condominiale
utilizzando esclusivamente la propria fornitura di elettricità, si ritiene che questo comportamento
rientri in quanto previsto dall’articolo 1102 del Codice civile. Tale norma stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne pari uso.

Se il comportamento del Condòmino rimane nei limiti citati, non occorre alcuna autorizzazione o approvazione del condominio.

Articoli correlati

Trasformare la finestra in porta è innovazione

Nuovo intervento del Tribunale di Milano in materia di estetica dell’edificio e innovazione: senza il via libera assembleare è illegittima la trasformazione di una finestra in porta…

Serve l’unanimità per togliere le aiuole in cortile e trasformarlo in parcheggio

È annullabile la delibera con cui l’assemblea, oltre a mutare la destinazione d’uso del cortile in parcheggio frazioni e assegni i posti auto ai singoli condòmini, poiché…

L’assemblea non può assegnare i posti auto comuni in via definitiva

L’assemblea dei condòmini è sprovvista di poteri decisionali sull’assegnazione in via esclusiva di date parti comuni, come, ad esempio, quelle riguardanti gli stalli dell’area di parcheggio. Lo…

Illegittima l’assegnazione a tempo indefinito di posti auto nel cortile

Il Tribunale di Roma (sezione V, numero 13631/2024) ha recentemente dichiarato la nullità della delibera condominiale che prevede l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito,…

Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma…

Anche nel rapporto tra condominio e amministratore, l’ok al bilancio non impugnato lo rende incontestabile

Le delibere non formalmente impugnate per vizi che possano causarne l’annullabilità o persino la nullità, dove per impugnazione non si intende il semplice reclamo scritto, sono obbligatorie…