Poiché si utilizza la propria corrente elettrica si rientra nell’uso più intenso del bene
comune
Nel giardino condominiale confinante con il parcheggio del condominio stesso, i cui posti auto non
sono assegnati singolarmente, un Condòmino ha fatto installare – a sue spese – una presa della corrente (a norma) che preleva la corrente dalla sua abitazione. La presa viene utilizzata, solo quando il posto auto adiacente alla presa è libero, per ricaricare la batteria dell’auto di proprietà del suddetto Condòmino.
L’istallazione della presa doveva prevedere l’approvazione del condominio?
Se il Condòmino si limita a installare una presa di corrente elettrica su una parte condominiale
utilizzando esclusivamente la propria fornitura di elettricità, si ritiene che questo comportamento
rientri in quanto previsto dall’articolo 1102 del Codice civile. Tale norma stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne pari uso.
Se il comportamento del Condòmino rimane nei limiti citati, non occorre alcuna autorizzazione o approvazione del condominio.