La contabilità condominiale

La contabilità condominiale ha regole meno rigorose di quella del bilancio delle imprese. E’ sufficiente che l’amministratore osservi principi di ordine e correttezza.

Per una regolare tenuta della contabilità, l’amministratore non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole rivolte alle imprese, essendo sufficiente che osservi principi di ordine e correttezza.
Nel redigere il bilancio, invece, basterà che appronti un documento chiaro ed intellegibile con corretta appostazione di voci di attivo e passivo corrispondenti e congrue ai relativi carteggi. Lo afferma il Tribunale di Cosenza con sentenza 496 del 14 marzo 2022.

I fatti di causa
Aprono la lite due legali che, come partecipanti al condominio, impugnano la delibera assunta con il loro voto contrario riguardante l’approvazione del bilancio di gestione ordinaria e straordinaria e connesso riparto. La delibera, marcano, violava l’articolo 1130 del Codice civile. L’ente, in pratica, aveva affidato la gestione a diversi amministratori. Il secondo, però, aveva presentato un consuntivo per l’intera annualità e, quindi, anche per il periodo in cui non svolgeva alcun incarico. Di conseguenza, si era verificata una confusione di risultanze contabili. Veniva, inoltre, disatteso il regolamento visto che il prospetto di riparto riportava tabelle non previste e mai introdotte o adottate.

Ad aggravare la situazione, carenze, incongruenze contabili ed irregolare determinazione del saldo finale della ripartizione del consuntivo e l’omessa indicazione nominativa dei votanti a favore e relativi millesimi.

Il condominio si difende: il primo amministratore aveva proseguito l’attività anche dopo la revoca. Periodo in cui, per assenza di potere, gli atti dovevano dirsi illegittimi così come erano inattendibili i dati contabili consegnati al subentrante. I nominativi mancanti, poi, erano facilmente desumibili dal verbale d’assemblea ed i bilanci regolari e veritieri.

La decisione
Il Tribunale, valutati gli esiti della consulenza tecnica, reputa il rendiconto predisposto dal secondo gestore chiaro ed intellegibile, con corretta appostazione delle voci dell’attivo e del passivo.

Del resto, ricorda, l’amministratore non è tenuto al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, essendo sufficiente che si attenga, per la tenuta della contabilità, a principi di ordine e correttezza e, per la redazione del bilancio, che appronti un documento chiaro ed intellegibile, con corretta appostazione delle voci dell’attivo e passivo, corrispondenti e congrue alla relativa documentazione. Per tale ragione, boccia nettamente la tesi dei legali.

Circa la consegna delle carte al nuovo amministratore, il giudice evidenzia che, nella vicenda, il rendiconto consuntivo andava, come avvenuto, predisposto dal gestore in carica alla fine dell’anno di riferimento.
Ed è vero, aggiunge, che il subentrante avrebbe dovuto sottoporre all’assemblea la rendicontazione predisposta dall’uscente, ma era pur vero che tale inadempimento non inficiava la delibera di approvazione del consuntivo poiché già accettato e comunque predisposto in forma chiara ed intellegibile.

Conclusioni
Non è annullabile, infine, la deliberazione il cui verbale, ancorché non riportando l’indicazione nominativa dei votanti a favore, contenga l’elenco dei presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, degli astenuti e dei contrari e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali.

Dati che, d’altronde, consentono di stabilire con certezza, per differenza, quanti e quali condòmini abbiano espresso voto favorevole, nonché di verificare che la delibera assunta abbia superato la soglia richiesta. Ebbene, nella fattispecie processuale, il verbale non riportava i nominativi degli assenzienti ma conteneva tutti i restanti elementi per cui era legittimo.

Inevitabile, allora, la decisione presa dal Tribunale di Cosenza di rigettare il ricorso avverso la delibera impugnata.

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