La chat condominiale serve per comunicare, mai per deliberare

In una società sempre più tecnologica ed interconnessa, che trova nelle nuove e multiformi potenzialità dei social media validi strumenti da utilizzare su più fronti, non si poteva che giungere, anche in ambito condominiale, alla nascita ed all’operatività delle chat di gruppo su WhatsApp.

Ebbene, non vi è dubbio che la cosiddetta «chat di condominio» possa agevolare la coordinazione tra condòmini in vista delle assemblee; ma non bisogna mai arrivare a pensare che le attività di una chat possano surrogarsi a ciò che formalmente e legalmente accade e viene ratificato in sede di assemblea. Supporre erroneamente una tal cosa, e farvi seriamente affidamento, può difatti condurre a situazioni meritevoli di totale censura in sede giudiziaria. Ed è ciò che è accaduto ad una delle due parti in causa nella vicenda che fa da sfondo alla sentenza numero 829 emessa dal Tribunale di Velletri lo scorso 11 aprile, che andiamo di seguito ad esaminare.

L’opposizione a decreto ingiuntivo
Con atto di citazione ritualmente notificato, un condominio proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il recupero coattivo del corrispettivo per prestazioni professionali dovute al responsabile della sicurezza di un cantiere approntato per il ripristino e il consolidamento di un muro di recinzione. Secondo il condominio, l’assemblea non aveva mai formalmente conferito nessun incarico al professionista-creditore, che avrebbe dunque svolto una prestazione in assenza di un contratto d’opera intellettuale. Convenuto in giudizio, il professionista in parola replicava sostenendo di avere compiuto le attività contestate su autorizzazione verbale dell’amministratore, e che i condòmini fossero comunque consapevoli delle funzioni da lui concretamente svolte, dal momento che se ne era abbondantemente parlato nell’ambito della chat condominiale. Ad essere investito della vicenda è il Tribunale ordinario di Velletri, che si pone in via esclusiva il seguente problema: verificare l’esistenza di un formale conferimento di incarico al responsabile per la sicurezza del cantiere.

La decisione
I giudici passano preliminarmente in rassegna i documenti ed i fatti di causa, da cui emergeva incontrovertibilmente che l’assemblea avesse deliberato all’unanimità di affidare uno studio preliminare dei lavori ad un architetto, accettando un dato importo a titolo di compenso; con decisione successiva, l’assemblea incaricava il professionista di continuare con il lavoro di documentazione, fino alla presentazione di un progetto definitivo a più soluzioni; ma tale decisione veniva poi revocata in sede di ulteriore assemblea dei condòmini. Le incombenze descritte e svolte dal professionista odierno convenuto, non trovano quindi conferma alcuna nelle decisioni assembleari richiamate, e del tutto irrilevanti sono le dichiarazioni rese in corso di causa circa la piena consapevolezza (da parte dei condòmini) degli scambi verbali intercorsi con l’amministratore, per averli appresi tramite chat di condominio.

A questo punto, i giudici passano all’individuazione degli elementi di diritto specifici per il caso sottoposto al loro vaglio, su cui ovviamente fondano la propria decisione. Il Tribunale ribadisce il principio (abbastanza scontato) secondo cui l’unico luogo deputato alla formazione della volontà collettiva dei condòmini è l’assemblea, non certamente una chat su WhatsApp.

Per la rilevanza ed il valore di un eventuale incarico conferito direttamente dall’amministratore, va ricordato come l’iniziativa contrattuale dell’amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell’assemblea, conferisca ad un professionista un incarico, non determina l’insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini.

Dell’amministrazione straordinaria è competente solo l’assemblea. Difatti, il principio secondo cui l’atto compiuto (benché irregolarmente) dall’organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione alcuna in ambito condominiale. I poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1335 del Codice civile, secondo cui le attribuzioni dell’amministratore attengono all’ordinaria amministrazione, mentre le decisioni in materia di amministrazione straordinaria competono solo all’assemblea.

Il terzo non può neppure invocare l’eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall’amministratore; in tal caso, ai sensi dell’articolo 1135 ultimo comma, vi sarebbe solo il diritto dell’amministratore al rimborso delle spese nell’ambito interno al rapporto di mandato. Alla luce di ciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto appare legittimata dalla mancata prova del conferimento dell’incarico presupposto.

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