Il mancato inserimento del punto integra una delle gravi irregolarità che possono portare alla revoca
Ho notato che l’amministratore del mio condominio non inserisce mai la sua conferma nell’ordine del giorno delle assemblee. In questo modo l’incarico si rinnova di anno in anno (siamo ormai a cinque anni)
anche se, in base all’articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». Possiamo rivalerci su di lui?
Il mancato inserimento del punto sul rinnovo dell’amministratore nell’ordine del giorno delle assemblee per più di due anni consecutivi integra la “grave irregolarità” prevista dall’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile, consistente nel «ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore». Questa condotta può giustificare la revoca dell’amministratore stesso, da parte dell’autorità giudiziaria, su ricorso di almeno un quinto dei condòmini. Tale interpretazione, preferita dalla giurisprudenza di maggioranza, viene giustificata dalla necessità di limitare temporalmente il mandato dell’amministratore per renderlo passibile di ciclico vaglio assembleare (tra le tante, si vedano Tribunale di Napoli, 19 aprile 2023; Tribunale di Cassino, 21 gennaio 2016, n. 1186;Tribunale di Taranto, 10 dicembre 2015; Tribunale di Milano, 7 ottobre 2015).
Pertanto, almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere all’amministratore la convocazione di un’assemblea per deliberare sulla sua conferma o revoca. Se l’amministratore non provvede entro 10 giorni, gli stessi condòmini possono convocare direttamente l’assemblea, ex articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. In caso di ulteriore inerzia, è possibile avviare il procedimento di revoca giudiziale, ex articolo 1129, dodicesimo comma, del Codice civile.
Per ragioni di completezza informativa va menzionato un diverso minoritario orientamento, secondo cui l’incarico dell’amministratore, seppure di durata annuale, si rinnova tacitamente fino a che non si giunga alla relativa cessazione con ulteriore atto (per revoca o dimissioni), senza che vi sia necessità di espliciti rinnovi (Tribunale di Sassari, 4 novembre 2022 n. 1114; Corte di Appello di Palermo, 6 maggio 2019; Cassazione civile, sezione II, 4 febbraio 2016, n. 2242). Tuttavia, anche per i fautori di questa tesi, l’amministratore, laddove sollecitato dai condòmini, è tenuto a convocare l’assemblea per discutere e deliberare sul proprio rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista, rischiando anche in tal caso, ove dovesse omettere di provvedere, la relativa revoca assembleare e/o giudiziaria.