Il portinaio prosegue il lavoro anche dopo la pensione

Il portiere che per anni ha lavorato presso il condominio, guadagnandosi la fiducia di tutti i condomini, ha raggiunto l’età in cui potrebbe andare in pensione (per il biennio 2019-2020, 67 anni sia per gli uomini che per le donne e almeno venti anni di contributi con una particolarità per coloro che sono addetti a mansioni gravose e che abbiano almeno 30 anni di contribuzione: per loro si mantiene il requisito di 66 anni e 7 mesi).


Qualche condomino potrebbe quindi chiedere: «Sino a che età potrebbe lavorare il portiere?»


La Corte di cassazione 20089 del 2018 ricorda che l’articolo 24, comma 4, del Dlgs 201/2011 non riconosce al lavoratore alcun diritto soggettivo a rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età, prevedendo soltanto tale circostanza come mera possibilità da concordare con il datore di lavoro.


Dunque, il dipendente del nostro condominio – se il datore di lavoro è d’accordo – potrà continuare a lavorare anche dopo i 67 anni: capita non di rado che il portiere chieda di continuare la sua attività, anche considerando che i contributi versati potrebbero essere esigui per avere una pensione dignitosa.


Non è possibile proseguire il rapporto di lavoro nel caso dell’opzione per “Quota 100” poiché, esclusivamente per questa misura, è stato introdotto un divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, valido fino al momento in cui si raggiunge il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. L’assemblea dovrà decidere se proseguire il rapporto di lavoro; ed è consigliabile attestare lo stato di salute del lavoratore per le mansioni che dovrà continuare a svolgere, attraverso accertamenti sanitari effettuati dal medico pubblico. Se il portiere dovesse ottenere di proseguire il suo lavoro, dal punto di vista pratico, due sono le strade: il portiere potrà proseguire senza interruzione e in quel caso la pensione verrà calcolata tenendo conto dei successivi contributi, oppure potrà andare in pensione, cessando l’attività lavorativa, per poi riprendere a lavorare . Per il nuovo contratto, dopo il pensionamento, il consiglio al condominio è di attendere almeno un mese dalla decorrenza della pensione. Se invece il datore di lavoro non ha intenzione di proseguire il rapporto di lavoro, l’incarico potrà essere revocato senza bisogno di motivazioni.

Con il raggiungimento dell’età pensionabile, infatti, cessano le tutele generate dalla legge 300/1970 e il rapporto può essere interrotto senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo, ma a semplice richiesta del datore di lavoro Attenzione, però: va chiarito che il compimento dell’età pensionabile da parte del dipendente non determina l’estinzione automatica del rapporto di lavoro, quindi, servirà che il datore di lavoro predisponga una lettera di licenziamento, altrimenti il rapporto proseguirà automaticamente anche successivamente; andranno inoltre rispettati i termini di preavviso, così come da recente sentenza di Cassazione 521 dell’11 gennaio 2019 .


Se non c’è l’intenzione di proseguire il rapporto di lavoro l’amministratore può recedere senza obbligo di interpellare l’assemblea.

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