Il cartellone in facciata genera vantaggi economici ai condòmini ma occhio al regolamento

Anche il rispetto del quorum approvativo della delibera di concessione va tenuto in debito conto!

Nelle nostre città non di rado ci sono cartelloni pubblicitari sulle facciate degli edifici, impianti installati anche su tetti-lastrici degli edifici condominiali e/o sui ponteggi in occasione dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o conservativa. Si tratta di una forma di utilizzo/sfruttamento delle parti comuni previsto dall’articolo 1102 del Codice civile e che può generare vantaggi di natura economica ai condòmini, fatto salvo uno specifico divieto posto dal regolamento di condomino per queste attività.
Davanti a questa aspettativa economica e vantaggiosa per il condominio (e quindi per i condòmini), occorre, tuttavia, avere prudenza/cautela nell’adottare le delibere condominiali per evitare possibili problemi che possano poi causare fonte di contenzioso per il condominio e quindi vanificare l’aspettativa economica.

L’attenta analisi a firma dell’avvocato Davide Longhi prende spunto da due decisioni: la prima è la sentenza 2190 del 9 luglio 2021 della Corte di appello di Milano, che è stata la prima pronuncia ad aver applicato il principio giuridico espresso dalla Cassazione, Sezioni unite 28972/2020 (in tema di uso esclusivo). La seconda è la sentenza della Cassazione, Sezioni unite 8434/2020 (in tema di concessione di bene comune a effetti reali e/o personali).

L’approfondimento (che potete leggere nel file allegato) si conclude con il modello di verbale assembleare/delibera da portare in assemblea e approvare.

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