Nel cortile condominiale furono individuati alcuni posti auto, nel numero di uno per ogni unità immobiliare, e da allora ogni condomino ne utilizza uno, a rotazione mensile. Tale delibera fu assunta all’unanimità per permettere a tutti i condòmini di avere sempre un posto auto a disposizione, anche se non lo stesso. Poiché alcuni condòmini intendono ritornare, nel cortile condominiale, al libero parcheggio, eliminando sia la turnazione sia i posti auto, cioè la delimitazione in cui è consentito parcheggiare, si chiede quale dev’essere la maggioranza numerica dei partecipanti e dei millesimi affinché una delibera in questo senso sia valida.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che una delibera condominiale a maggioranza non può prevedere la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture. Diversamente, l’assemblea, tramite delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e metà valore dell’edificio), può individuare all’interno del cortile condominiale posti auto per i condòmini, stabilendone il godimento turnario, ove non siano sufficienti numericamente per tutti i comproprietari.
L’assemblea, infatti, ha il potere organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, con il limite di non violare i diritti dei condòmini di godere e disporre delle stesse (si veda Cassazione 15613/2022). Nel caso in questione, una delibera assunta all’unanimità aveva legittimamente regolamentato l’uso turnario del cortile condominiale per l’utilizzo di posti auto. In realtà, come da giurisprudenza sopra riportata, sarebbe stata sufficiente la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Si ritiene che con quest’ultima maggioranza l’uso del cortile potrà essere regolamentato in modo differente da quanto previsto dalla precedente delibera, senza necessità di ricorrere all’unanimità dei consensi.