La Cassazione ha da ultimo sciolto i dubbi relativi al computo.
Anche se costituisce un aspetto, per così dire, di “ordinaria amministrazione”, perfino il computo dei cinque giorni previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile si mostra come una fonte di dubbi. In effetti le norme giuridiche individuano vari casi in cui il giorno iniziale e/o quello finale non si devono considerare nel computo dei termini.
La normativa in vigore
Riguardo all’invio dell’avviso di convocazione ai condòmini l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, nel testo vigente, stabilisce che l’avviso – che deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno e l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione – deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, aggiungendo inoltre che la trasmissione deve avvenire mediante specifiche modalità (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano).
La disposizione precisa pure che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile (e non nulla) mediante l’impugnazione prevista dall’articolo 1137 del Codice civile, a seguito di azione giudiziaria promossa dai dissenzienti o dagli
assenti che non siano stati ritualmente convocati (e non anche degli altri condomini presenti o comunque regolarmente convocati).
E quella precedente la riforma
Il testo precedente alla riforma del 2012 si limitava invece a stabilire che l’avviso di convocazione
deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza
(adunanza che si intendeva pacificamente come quella prevista per la prima convocazione).Come
deve essere effettuato il computo dei cinque giorni richiesti da una disposizione che non prevede
specificazioni particolari? La risposta è che il computo va fatto in base al senso letterale della norma.
Il chiarimento della Suprema corte
A conferma di questo si può richiamare da ultima Cassazione ordinanza 30 giugno 2021, n. 18635,
secondo cui (con riferimento ad un avviso di convocazione considerato tempestivo, perché ricevuto il 29 marzo in relazione ad una assemblea condominiale convocata, in prima adunanza, in data 3 aprile) ha deciso che nel calcolo del termine di “almeno cinque giorni prima” per la comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea – che è un atto recettizio, nel senso che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito, di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione – non si deve conteggiare il “dies ad quem” (che è quello di svolgimento dell’assemblea), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il “dies a quo” (che coincide con la data di ricevimento dell’avviso), quale capo o punto fermo finale, in applicazione della regola generale fissata negli articoli 155, comma 1, del Codice di procedura civile e 2963 del Codice civile.
La Suprema corte ha infatti precisato che i giorni a cui fa riferimento l’articolo 66 sono giorni “non
liberi” e da calcolare a ritroso dal momento che i termini cosiddetti “liberi” (vale a dire quelli che escludono dal computo sia il giorno iniziale che il giorno finale) sono limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge.