Nelle liti condominiali, il giudice non può sostituirsi alla volontà dell’assemblea che è organo autonomo.
Il suo controllo, pertanto, sarà limitato alla sfera della legittimità e non potrà estendersi a valutazioni di merito né alla verifica delle modalità di esercizio del potere.
Di conseguenza, qualora vi siano vizi del regolamento, potrà dichiararlo nullo ma non potrà ordinare alla compagine di reintegrare il condomino nell’utilizzo del posto auto illecitamente impedito. Lo puntualizza il Tribunale di Torino con sentenza n. 5447 del 14 dicembre 2021 . È un condomino a citare il Condominio lamentando la nullità, o l’annullabilità, del regolamento disciplinante l’uso dei posti auto condominiali per contrasto con le norme imperative. In particolare, ne lamenta il sorteggio. Tentata inutilmente la conciliazione, il Tribunale accoglie in parte la domanda. L’uomo, che occupava uno degli appartamenti per comodato, aveva locato il posteggio assegnatogli, dietro corresponsione di un canone annuo.
Tuttavia, sottolinea, dopo avere installato una costosa apparecchiatura di ricarica per la sua automobile elettrica – a proprie cura e spese, ma con il benestare dell’amministratore e nessuna opposizione dei condòmini – si era trovato nell’impossibilità di utilizzarla e si era visto costretto ad avvalersi di strutture di terzi per ricoverare e ricaricare il mezzo. Di qui, l’interesse a far accertare la nullità, l’annullabilità, l’invalidità o l’inefficacia delle delibere adottate al riguardo e del regolamento d’uso del posteggio condominiale. Impugnazione fondata per contrasto con le norme imperative. Ipotesi, di nullità assoluta, la cui legittimazione ad agire spettava a chiunque. Non era esatto, perciò, sostenere che solo i condòmini fossero legittimati a contestare il regolamento e le modalità di estrazione a sorte dei posti. Del resto, si precisa, il regolamento di assegnazione dei posti non era contenuto nel regolamento condominiale ed il rapporto tra l’attore e l’ente aveva pure matrice contrattuale. Infine, il fatto che egli venisse sorteggiato ne provava la legittimazione attiva.
Nel merito, invece, andava detto che per regolamento le delibere aventi ad oggetto le innovazioni dovevano essere sempre approvate con un numero di voti pari alla maggioranza dei partecipanti ed ai due terzi del valore della proprietà. E l’adozione di regole per l’uso turnario dei parcheggi destinati a servizio delle unità rientrava tra le innovazioni. Era evidente, quindi, che le relative decisioni esigessero il rispetto delle soglie previste dal regolamento e dalla legge.
Si palesava, così, l’illegittimità del regolamento laddove non indicava in che modo dovessero avvenire i sorteggi in seguito alle richieste. Peraltro, neanche si stabiliva se i posteggi dovessero assegnarsi in base al numero ed alle caratteristiche di ciascun alloggio o in base ai nuclei familiari o al possesso di vetture. A mancare, anche un elenco di casi di esclusione dal sorteggio. Il regolamento, infatti, nulla prevedeva circa le situazioni che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dal diritto di partecipare al sorteggio o circa l’uso del posto se i condòmini in possesso di un box avessero voluto usare lo spazio antistante per parcheggiare un’ulteriore vettura. Infine, non erano trasparenti le modalità di sorteggio visto che il verbale non accennava né alle richieste pervenute e né al numero dei posti assegnabili. In pratica, il regolamento era nullo in quanto non garantiva una parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto.
Tuttavia, per le restanti richieste, il Tribunale ricorda che il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare, che è organo autonomo, e non può ordinarle la reintegra nell’uso del posto auto dovendosi limitare a dichiarare la nullità del regolamento.
Il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento, e non può mai estendersi al vaglio del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all’assemblea, organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5061/2020) e non può inserirsi nella formazione della sua volontà o ordinarle alcunché. Ciò non toglie, si prosegue, che l’uomo – installando la stazione di ricarica in corrispondenza del posto auto – aveva attuato un’innovazione legittima perché consentita dall’amministratore e la delibera al riguardo con successivo sorteggio confliggevano con il suo diritto ad usarla.
Egli, in conclusione, aveva subito un danno per il mancato utilizzo della wall-box che era il Condominio a dover risarcire giacché causato da una delibera illegittima. Ristoro che il Tribunale di Torino fissa nella misura di circa 4 mila euro.
‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.