I costi per l’antenna comune gravano su tutti i condòmini

L’antenna tv e l’impianto satellitare esistenti in un condominio costituiscono, salvo titolo contrario, beni comuni

La domanda
Un condominio è provvisto di antenna terrestre e satellitare. In caso di guasto di quest’ultima, il condomino che non la usa, e che non ha neppure il decoder, è obbligato a partecipare ai costi di riparazione?

La risposta è affermativa, nel senso che la riparazione dell’impianto satellitare compete pure al condomino che non lo utilizzi. Difatti, l’antenna tv e l’impianto satellitare esistenti in un condominio costituiscono, salvo titolo contrario, beni comuni in base all’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, per il quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, e se non risulta il contrario dal titolo, l’impianto per «la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini».

Ciò premesso, l’articolo 1118, secondo e terzo comma del Codice civile, stabilisce che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la relativa conservazione. Infine, l’articolo 1123, primo comma, del Codice civile dispone che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cioè in base ai millesimi di proprietà, ndr), salvo diversa convenzione».

Si tenga tra l’altro presente, pur non richiedendolo il quesito, che, a seguito di quanto previsto dalla legge 66/2001, persino l’installazione di un’antenna satellitare costituisce innovazione necessaria cui il condomino non può opporsi, se la delibera assembleare è approvata a maggioranza (si veda giudice di pace di Monza, 15 marzo 2005).

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

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