I costi per l’antenna comune gravano su tutti i condòmini

L’antenna tv e l’impianto satellitare esistenti in un condominio costituiscono, salvo titolo contrario, beni comuni

La domanda
Un condominio è provvisto di antenna terrestre e satellitare. In caso di guasto di quest’ultima, il condomino che non la usa, e che non ha neppure il decoder, è obbligato a partecipare ai costi di riparazione?

La risposta è affermativa, nel senso che la riparazione dell’impianto satellitare compete pure al condomino che non lo utilizzi. Difatti, l’antenna tv e l’impianto satellitare esistenti in un condominio costituiscono, salvo titolo contrario, beni comuni in base all’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, per il quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, e se non risulta il contrario dal titolo, l’impianto per «la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini».

Ciò premesso, l’articolo 1118, secondo e terzo comma del Codice civile, stabilisce che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la relativa conservazione. Infine, l’articolo 1123, primo comma, del Codice civile dispone che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cioè in base ai millesimi di proprietà, ndr), salvo diversa convenzione».

Si tenga tra l’altro presente, pur non richiedendolo il quesito, che, a seguito di quanto previsto dalla legge 66/2001, persino l’installazione di un’antenna satellitare costituisce innovazione necessaria cui il condomino non può opporsi, se la delibera assembleare è approvata a maggioranza (si veda giudice di pace di Monza, 15 marzo 2005).

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

Articoli correlati

Il fondo cassa è obbligatorio per lavori straordinari

Unicamente con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria e alle innovazioni esiste una disposizione che impone l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei…

I criteri per ripartire la spesa dei muretti dei giardini

Il Proprietario di un appartamento al pianterreno di un condominio composto da sei scale e 103 appartamenti. Dovendo rifare il muretto che delimita tutta l’area condominiale (giardini…

Muro di contenimento: a chi toccano i costi

Ho un box auto in un condominio in montagna, costruito contro una parete in pendenza di terra e roccia. Il box è in un basso fabbricato attaccato…

Muro condominiale, ne va provata la proprietà prima di contestare addebiti

Il condominio può esser parte di una comunione con riferimento al muro di confine con la proprietà limitrofa e in caso di contestazione, l’interpretazione del contratto che…

Il proprietario dell’edificio pericolante deve sempre ripararlo

Il diritto di proprietà sugli edifici comporta la responsabilità giuridica di impedire che gli stessi, se non manutenuti, possano crollare e porre in pericolo l’incolumità delle persone,…

La riparazione dello scarico orizzontale delle acque nere

Nel caso che la tubazione delle acque nere raccoglie le acque da una colonna verticale, percorre in orizzontale circa 15 metri, raccoglie acque da un’altra colonna verticale…