Un condominio, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo per oneri condominiali, faceva presente di essere creditore nei confronti degli eredi di un condomino defunto e chiedeva, pertanto, al Tribunale l’accertamento dell’accettazione dell’eredità da parte dei figli, convenuti.
Nel giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Milano 143 del 2021, esponeva, infatti, l’ente che i convenuti erano eredi legittimi del padre per pari quota, non essendovi altri chiamati all’eredità, e che avevano continuato ad abitare presso le unità immobiliari del padre defunto, ove risultavano attualmente residenti.
Gli stessi, inoltre, avevano partecipato ad una riunione di condominio quali proprietari, esprimendo il voto per l’approvazione del bilancio, del rendiconto e per la nomina dell’Amministratore (peraltro, uno di essi, anche fungendo da presidente dell’assemblea condominiale). Il condominio chiedeva, quindi, in via
principale, di accertare l’accettazione tacita o presunta dell’eredità del defunto da parte da parte dei figli e, in subordine, di fissare il termine per l’accettazione di cui all’articolo 481 Codice civile.
La sussistenza della prova di chiamati all’eredità
Dal certificato di morte risultava che la successione si era aperta nel 2014 e che i figli erano gli unici chiamati all’eredità, come riscontrato dall’ispezione ipotecaria, considerato inoltre che i due eredi avevano continuato ad abitare nell’appartamento, come provato dai certificati di residenza e di stato di famiglia.
Del resto, i convenuti avevano anche partecipato (per millesimi 493) all’assemblea ordinaria del 2017, dal cui verbale testualmente risultava una dichiarazione degli stessi sul fatto che presto avrebbero sanato la posizione debitoria.
Infine, le notifiche effettuate ai convenuti per la causa risultavano eseguite presso il condominio, così come la notifica del precedente ricorso per decreto ingiuntivo, perfezionatasi per compiuta giacenza. Era quindi pienamente provato che i convenuti fossero rimasti nel possesso dei beni ereditari dall’apertura
della success ione, senza aver fatto l’inventario oltre il termine di tre mesi previsto dall’articolo 485 Codice civile per l’accettazione di legge o presunta.
L’ inventario
Tale articolo prevede infatti che il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi ed in mancanza è considerato erede puro e semplice. La norma introduce, infatti, un’ipotesi di accettazione di legge o presunta dell’eredità che presuppone il possesso dei beni ereditari (o, secondo la giurisprudenza, anche solo di un bene ereditario) da parte del chiamato.
L’esito del giudizio
Pertanto, il Tribunale ha pienamente accertato e, conseguentemente, dichiarato l’intervenuta accettazione presunta dell’eredità del defunto da parte dei figli, contestualmente ordinando la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2648 Codice civile.